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Incidenti stradali: l’assicurazione risarcisce anche i danni a favore dei parenti danneggiati.
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La Corte di Cassazione, sez. VI Civile, con una recentissima ordinanza depositata il 5 maggio 2016, ovvero la n. 9091, ha ribadito un importante principio di diritto.
In particolare ha sentenziato che per i danni particolarmente gravi provocati da incidente stradale o nel caso peggiore della morte del soggetto, l’assicurazione è tenuta a risarcire non solo l’automobilista che ha subito lesioni, ma, nel caso di decesso dello stesso, devono essere risarciti anche i parenti della persona danneggiata e/o deceduta.
Nel caso di specie, la Corte rammenta che in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli e di natanti, per persona danneggiata (ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 21), deve intendersi non solo la vittima diretta dell’incidente, ma anche i prossimi congiunti o gli aventi causa della stessa, così che i conseguenti danni non devono necessariamente essere soddisfatti tutti nell’ambito del massimale previsto per ogni singola persona, ma il limite del risarcimento è, distintamente per ciascun danno, quello previsto per ciascuna persona danneggiata, fermo nel complesso il massimale per singolo sinistro (c.d. massimale catastrofale).
D’altro canto già una precedente sentenza del 2010, emessa dal Tribunale di Padova aveva pronunciato che, in caso di lesioni (non mortali), subite dal figlio/a convivente all’esito di sinistro stradale, debba essere risarcito ai familiari anche il turbamento interiore e il pregiudizio alla serenità familiare, tutelato dalla Costituzione, anche in presenza di una prognosi di soli due mesi di guarigione.
Spetta il risarcimento ai familiari della vittima
Nello specifico il caso affrontato dalla Suprema Corte riguarda un sinistro che ha coinvolto un dipendente di una società di trasporti, alla guida d’un veicolo di proprietà di quest’ultima, che provocò il decesso di una persona.
Infatti in tale sentenza è chiarito che «quanto alla posizione dei genitori, va rilevato che in conseguenza del grave sinistro subito dalla figlia, essi hanno certamente sofferto un turbamento interiore, oltre che un pregiudizio alla serenità familiare, essendo tali pregiudizi presumibili per il semplice fatto del rapporto genitoriale e di convivenza e della minore età della figlia».
Pertanto tali voci di danno vanno dunque quantificate in via equitativa e vanno determinate in base alla gravità delle lesioni subite dalla minore e, dunque, dell’entità della sofferenza prodotta anche in capo ai genitori e della lunghezza del periodo di cura e convalescenza.
A conferma di quanto sopra esposto, la recente ordinanza della Cassazione ha statuito che il risarcimento del danno non patrimoniale a seguito del decesso della persona cara a causa di un incidente è strettamente ormeggiato al dolore intimo sofferto, al turbamento interiore e alla sofferenza morale subita dai parenti per il grave sinistro che si è ripercosso sulla serenità familiare.
Secondo gli Ermellini, inoltre, i danni non vanno risarciti sempre tutti nell’ambito del massimale, posto che il limite del risarcimento è quello stabilito per ciascun danno e per ogni soggetto legittimato.
In sintesi, qualsiasi persona che in qualche modo ha avuto un rapporto affettivo con il soggetto deceduto in occasione di un sinistro stradale ha diritto al risarcimento del danno morale. Tale ultima tipologia di risarcimento consiste nella sofferenza emotiva e psicologica nonché nei contraccolpi fisici subiti dal soggetto legato affettivamente alla vittima della strada, tenendo anche conto della personalità di ognuno e della capacità di reazione individuale rispetto all’evento mortale.
Di conseguenza, secondo l’orientamento ormai prevalente, il risarcimento del danno per incidente stradale mortale ai parenti della vittima va modulato caso per caso, ossia va adattato alla tipologia di rapporto di ciascun congiunto, specie sotto il profilo emotivo.
Secondo la Corte di Cassazione, pertanto, non ogni persona che in qualche modo subisca una sofferenza per la perdita della vittima di un incidente stradale mortale ha diritto al risarcimento. Esso, infatti, spetta unicamente ai familiari in senso stretto, ossia ascendenti e discendenti in linea retta, fratelli, conviventi e figli adottivi.
Risarcimento danno dei fratelli delle vittime di incidenti stradali
I fratelli o le sorelle della vittima di un incidente stradale, quindi, hanno sicuramente diritto al risarcimento dei danni. Ma, come si è già accennato, l’entità dei danni risarcibili varia a seconda dell’intensità del rapporto affettivo e della effettiva sofferenza psichica ed interiore provocata dall’evento morte.
Di conseguenza, il risarcimento in favore dei fratelli delle vittime di sinistri stradali può variare, nel senso che ciascun fratello potrebbe, a seconda dei casi, aver diritto ad un ristoro economico quantitativamente differente da quello riconosciuto agli altri, e ciò, appunto, tenendo in considerazione la tipologia di rapporto affettivo ed il contraccolpo psichico-emotivo subito.
Tuttavia, per la quantificazione dell’esatto risarcimento da riconoscere a ciascun fratello o sorella, bisogna riferirsi anche ad altri fattori. Analizziamoli:
- età del fratello: di regola i tribunali tendono a riconoscere i risarcimenti proporzionalmente all’età del fratello o sorella, nel senso che al congiunto più giovane viene riconosciuta una somma maggiore;
- convivenza: è evidente che un sinistro mortale inciderà in misura maggiore, sotto il profilo emotivo, nei riguardi del fratello convivente della vittima, che pertanto ha diritto ad un importo maggiore rispetto agli altri fratelli non conviventi;
- altri familiari in vita: partendo dal presupposto che la permanenza in vita di altri familiari possa, in un certo senso, rendere meno insopportabile la sofferenza per la morte della vittima della strada. Ciò significa che in caso in cui sia deceduto l’ultimo famigliare del nucleo la valutazione economica del ristoro sarà più alta; viceversa, in caso di famiglia numerosa ancora in vita, il ristoro sarà significativamente minore;
- perdita economica effettiva (lucro cessante): il fratello avrà inoltre diritto al risarcimento del danno patito a causa della perdita dell’apporto economico che in precedenza gli era garantito annualmente dalla vittima, moltiplicato per la durata media della vita di un essere umano. Ciò, evidentemente, esclusivamente nel caso in cui il congiunto fosse effettivamente sostenuto dalla vittima dell’incidente stradale mortale, in quanto privo di reddito autonomo;
- danno emergente: vanno risarcite ai fratelli e sorelle anche le spese sostenute a causa ed in conseguenza del decesso (eventuali spese mediche sostenute, spese per il funerale e così via);
- morte del gemello: secondo la comunità scientifica, la morte di un gemello incide in maniera più significativa sulla sfera psicologia ed emozionale. Si presuppone in sostanza, che il gemello superstite fosse legato da un legame affettivo molto solido con la vittima; circostanza, questa, che influenza non di poco la valutazione circa l’entità del risarcimento da riconoscere (che ovviamente, in tale caso, sarà più elevato).
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