IL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA
È attraverso il cosiddetto Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, di cui alla legge 990 del 1969, che è possibile ottenere un risarcimento per il caso di danni causati dalla circolazione dei veicoli non identificati o privi di copertura assicurativa.
Attraverso tale Fondo, che è unico a livello nazionale, si può ottenere il risarcimento dei danni (o parte di essi, come verrà di seguito chiarito) subiti dalle Vittime della Strada, attraverso un’azione diretta nei confronti di alcune compagnie assicuratrici appositamente delegate a livello regionale, le quali si occuperanno di gestire tutta la vertenza, come se fossero implicate direttamente, utilizzando appunto le risorse del fondo.
Il Fondo, dopo aver liquidato il danno, gestirà in autonomia, e se possibile, il recupero di quanto corrisposto nei confronti del reale danneggiante.
Per maggiori informazioni sul Fondo di Garanzia Vittime della Strada puoi leggere questo contenuto o questa semplice tabella riassuntiva.
LA CASISTICA
Nel caso in cui si agisca per il caso di danni causati da un veicolo non identificato sarà possibile ottenere il solo risarcimento dei danni da lesione fisica e non invece quelli materiali. In tale caso, tuttavia, non c’è l’obbligo di presentare una denuncia all’autorità prima di poter agire giudizialmente contro la compagnia che si occupa della liquidazione dei danni.
Nel caso in cui si agisca nei riguardi dei detentori di un veicolo non coperto da idonea polizza assicurativa, invece, il Fondi di Garanzia Vittime della Strada risarcirà i soli danni superiori a 500 euro, per la parte eccedente tale importo.
IL PROCEDIMENTO
Quali sono i passaggi che le Vittime della Strada devono seguire per ottenere un risarcimento? Risarcimento fondo vittime della strada
- Le Vittime della Strada interessate devono attivare un procedimento nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime dell Strada, inoltrando un’apposita richiesta scritta alla Consap, gestore del Fondo stesso, nonché alla compagnia assicuratrice delegata a livello regionale (la competenza si determina in base al luogo in cui è avvenuto il sinistro), indicando i propri dati personali, la dinamica del sinistro e data e luogo in cui esso è avvenuto;
- Successivamente, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, la compagnia delegata sarà tenuta a controllare la sussistenza dei requisiti utili alla liquidazione e conseguentemente:
– in caso ricorrano i requisiti, quindi, provvederà a formulare una proposta di risarcimento, liquidando eventualmente il danno in caso di accettazione;
– in caso non ricorrano, invece, comunicherà un semplice diniego, a fronte del quale sarà comunque possibile agire in giudizio per ottenere una sentenza di condanna alla liquidazione del danno subìto.
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Data la complessità della materia risarcimento vittime della strada, è opportuno (o meglio, necessario) far gestire la vertenza a professionisti esperti in materia.
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