Da oggi il Giudice Civile non può disporre il pagamento rateale della sanzione pecuniaria per violazioni al codice della strada.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione, sez. VI Civile, con una recentissima ordinanza (n. 25621, del 27 ottobre 2017), la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: per coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate la possibilità di rateizzare la sanzione pecuniaria per la violazione del Codice della strada spetta a norma dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 solo su disposizione dell’autorità che l’ha applicata.
Nel caso specifico il ricorrente proponeva ricorso per Cassazione contro la sentenza di appello emessa dal Tribunale di Como, che a sua volta aveva rigettato la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Cantù su opposizione, nelle forme di cui all’art. 22 I. n. 689 del 1981, contro un provvedimento del 2011 nei confronti della prefettura – ufficio territoriale del governo di Como a causa di una violazione del codice della strada.
In particolare, con sentenza 2013 il Tribunale di Como rigettava l’appello specificando che «in ordine all’illecito di cui all’art. 218 C.d.S., non vi era stata violazione dell’art. 200 C.d.S. per omessa contestazione immediata, posto che essa si era resa possibile solo all’esito delle verifiche che avevano condotto a verbale del 10/12/2010 non ritirato dal trasgressore in sede di notifica postale».
Inoltre i giudici hanno osservato che era stato rispettato il termine di cui all’art. 201 c.d.s., quanto alla notifica del verbale del 10/12/2010, dovendo guardarsi a tale ultima data quale data dell’accertamento, all’esito delle verifiche, e non già quella del
14/07/2010, allorché il trasgressore fu sottoposto a controllo; e che era proporzionato l’importo della sanzione all’entità della trasgressione, portatrice di gravi pericoli, trattandosi di guida di un ciclomotore in stato di ebbrezza, senza patente e senza copertura assicurativa, con attraversamento di un semaforo rosso.
Sulla base di ciò l’appellante proponeva ricorso contro la sentenza, sulla base di alcuni motivi.
In primis, il ricorrente deduceva sia la violazione dell’art. 26 I. n. 689 del 1981 che omessa o carente motivazione.
Inoltre, lo stesso lamentava di avere, in sede di ricorso introduttivo, richiesto la rateazione della sanzione, resa possibile da detta norma; il giudice del merito, richiamando la discrezionalità valutativa al riguardo, avrebbe reso una motivazione apparente, oltre che in violazione di legge.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso affermando che esso era gravemente infondato. Correttamente, infatti, il giudice di merito ha pronunciato nel senso che la rateazione ex art. 26 cit. potrà formare oggetto di valutazione da parte dell’amministrazione, ma non del giudice civile.
Invero, sul punto la Corte (Corte di Cassazione, n. 5400 del 13/03/2006) ha chiarito che il potere di disporre il pagamento rateale della sanzione pecuniaria, su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, spetta, a norma dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, all’autorità giudiziaria e/o amministrativa che ha applicato la sanzione.
Atteso che questa è applicata dall’autorità giudiziaria nella sola ipotesi prevista dall’art. 24 (connessione obiettiva tra violazione amministrativa e reato), il termine “autorità giudiziaria” indicato nel citato art. 26 va riferito al solo caso del giudice penale competente ai sensi dell’art. 24, né argomento contrario può trarsi dal potere del giudice dell’opposizione di determinare in concreto la misura della sanzione, eventualmente anche riducendola, perché tale potere è attività diversa, concettualmente e cronologicamente, dalla rateizzazione della sanzione, che inerisce alle modalità di pagamento.
Ne consegue che il giudice civile che decide sull’opposizione all’ordinanza- ingiunzione non può disporre il pagamento rateale della sanzione pecuniaria.
Per tale motivo il ricorso viene rigettato.
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