Cosa succede in caso di violazione al Codice della Strada. Organi che possono notificare una sanzione amministrativa.
In generale
In caso di violazione di una norma del Codice della Strada, il d.lgs.285/92, si e’ soggetti ad una sanzione amministrativa la cui applicazione è disciplinata, oltre che dallo stesso codice (art.194 e segg.), anche dalla legge 689/81 (art.1-43).
Qui di seguito sono elencate le modalità di notifica e contestazione.
I principali organi deputati alla contestazione e notifica delle sanzioni relative ad infrazioni stradali sono:
- la polizia stradale;
- la polizia di stato;
- l’arma dei carabinieri;
- la guardia di finanza;
- la polizia provinciale nel proprio ambito;
- la polizia municipale nel proprio ambito;
- funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia stradale;
- la polizia penitenziaria e il corpo forestale dello stato in relazione ai propri compiti;
Un discorso a parte: gli ausiliari del traffico
In ambito urbano possono emettere le multe anche i cosiddetti “ausiliari del traffico”, per i quali valgono le competenze assegnate dal singolo Comune tramite ordinanze. Tali competenze sono fissate in modo generico dalla legge 127/97, art.17, commi 132/133, le cui disposizioni sono state chiarite e puntualizzate da due recenti sentenze di Cassazione, la n.18186/2006 e la n.16777/2007.
In pratica i Comuni possono assegnare ai dipendenti propri o di aziende che gestiscono -in concessione- aree adibite alla sosta funzioni di accertamento dei divieti di sosta nelle aree stesse (comma 132 detto sopra) nonche’ assegnare ai dipendenti delle societa’ di trasporto pubblico funzioni di accertamento di divieto di sosta o circolazione nelle corsie riservate al servizio stesso (comma 133 detto sopra).
I casi sono diversi ed e’ fondamentale distinguere il classico ausiliare -dipendente del comune o della societa’ di parcheggio- dal dipendente/ispettore delle societa’ di trasporto. Cio’ puo’ essere fatto sia riferendosi al comma dell’art.17 della legge 127/97 citato sul verbale, sia consultando la specifica ordinanza che li nomina e ne specifica le competenze.
E’ bene sapere, infine, che gli ausiliari possono anche eseguire contestazioni immediate e redigere verbali, e gli puo’ essere conferita -dal Comune- competenza a disporre la rimozione dei veicoli (legge 488/99 art.68).
La contestazione immediata del verbale
Regola generale: la violazione va immediatamente contestata
Gli articoli 200 e 201 del codice della strada definiscono le modalità di contestazione e notificazione delle sanzioni. La prima regola generale e’ che, quando sia possibile, la violazione dev’essere immediatamente contestata tanto al trasgressore che alla persona obbligata in solido al pagamento.
La contestazione immediata implica la consegna di un verbale di accertamento
Il verbale deve contenere:
- data (anno, mese, giorno), ora e località nei quali la violazione e’ avvenuta;
- generalità e residenza del trasgressore ed estremi della sua patente di guida, se immediatamente identificato;
- indicazione del proprietario del veicolo o del soggetto solidale, quando non sia stato immediatamente identificato il trasgressore;
- tipo del veicolo e numero di targa di riconoscimento;
- citazione della norma violata e sommaria descrizione del fatto;
- eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l’inserzione;
- somma da pagare, termini e modalità di pagamento, ufficio o comando presso cui lo stesso può essere fatto e numero di conto corrente bancario o postale che può eventualmente essere usato (solitamente, per praticità, viene allegato un bollettino);
- eventuali sanzioni accessorie previste per l’infrazione;
- eventuali obblighi di esibizione (di documenti quali la patente, il certificato di assicurazione, etc.) ai sensi dell’art.180 c.d.s;
- autorità competenti per il ricorso (prefetto o giudice di pace);
- firma del trasgressore e/o dell’obbligato in solido;
- nominativo e firma degli agenti accertatori.
L’ufficio emittente conserva copia del verbale e lo annota in un apposito registro dove sono riportati tutti gli elementi salienti dello stesso.
Caratteristiche del verbale di accertamento
In generale
Il verbale e’ un atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale vi riporta (si veda l’art.2700 del codice civile). Dal punto di vista giuridico, quindi, stante l’obbligo di firma dell’agente accertatore (con esclusione dei verbali redatti con sistemi meccanizzati, vedi sotto), e’ ininfluente che il trasgressore si rifiuti di firmare o di ritirare il verbale. In ogni caso tale rifiuto deve essere specificatamente annotato.
Con lo stesso verbale si possono contestare piu’ violazioni, con l’obbligo che sia indicato per ognuna la somma dovuta.
Il verbale dev’essere redatto anche in caso di fermo di soggetto minorenne, ma in questo caso la contestazione, o comunque la successiva notifica del verbale da effettuarsi nei confronti delle persone tenute alla sua sorveglianza o che esercitino la patria potestà, deve considerare ed identificare come effettivi trasgressori proprio tali soggetti (i genitori, tipicamente). Il minorenne deve semmai essere citato nella parte narrativa del verbale, dove viene anche descritto il fatto e dove va specificato il rapporto intercorrente tra il conducente minore e colui al quale viene contestato il verbale.
Il verbale in forma meccanizzata
Nel caso in cui il verbale sia redatto con sistemi meccanizzati (al computer, tipicamente) la firma autografa dell’agente accertatore non e’ necessaria, basta l’indicazione a stampa del nominativo con eventuale numero di matricola.
Sul verbale meccanizzato deve anche apparire il nome del rappresentante dell’ufficio dell’organo accertatore oppure, in sua vece, dal soggetto responsabile ai sensi del d.lgs.39/93 art.3 (in molti casi questi e’ il responsabile dell’immissione dati nel sistema informatico).
In questo caso, frequente quando la contestazione non e’ immediata e il verbale viene quindi notificato successivamente all’infrazione, la copia originale del verbale redatto e sottoscritto dagli agenti accertatori deve comunque essere archiviata presso lo stesso organo accertatore, disponibile per essere visionata su richiesta.
In tal senso si e’ piu’ volte espressa la corte di cassazione con le sentenze 1923/99, 4567/99, 6065/05, 21045/06 e 22088/07, nonche’ il Ministero dell’interno con circolare del 25/8/2000.
Vizi del verbale
Il verbale che presenti vizi sugli elementi essenziali e’ illegittimo e puo’ essere annullato, tramite apposito ricorso. Tale annullamento ha valenza retroattiva, quindi nel caso il verbale si considera come mai emanato.
I vizi suddetti, detti “di forma”, possono riguardare:
- l’erronea indicazione delle generalità del conducente;
- l’omessa od errata indicazione della data e dell’ora nella quale e’ avvenuta l’infrazione (quando da cio’ risulti pregiudicata l’esatta identificazione del fatto);
- L’erronea indicazione del tipo e della targa del veicolo quando non possano essere desunti con certezza in altro modo;
- mancata esposizione dei fatti;
- mancata o erronea indicazione dell’autorita’ competente per il ricorso;
- mancata, non chiara od insufficiente indicazione delle motivazioni di mancato fermo (si veda piu’ avanti, nella sezione “notifica”);
- mancata, non chiara od insufficiente informazione riguardo all’obbligo di comunicare i dati del conducente (quando questi non sia stato subito identificato ed il verbale viene notificato al proprietario, si veda piu’ avanti, nella sezione “comunicazione dati conducente”);
- errore sulla norma violata o sulla sanzione da pagare (se e’ applicabile la sanzione ridotta essa dev’essere riportata).
La mancanza o l’errore materiale su singoli elementi del verbale non ne determina automaticamente la nullita’, a meno che non siano compromessi i diritti del contravventore. Per fare degli esempi, se c’e’ un errore sulla data di nascita del trasgressore ma questi è correttamente identificato da altri elementi (codice fiscale, o nome cognome e indirizzo esatti) l’errore stesso è irrilevante, e un ricorso potrebbe facilmente determinare la semplice riemissione del verbale corretto. Stessa cosa nel caso in cui non sia indicato -o sia errato- il modello dell’auto, stante la corretta indicazione del tipo e della targa. L’errore su questo elemento (o la sua mancanza) può invece aiutare se vi fossero anche altri vizi che mettessero in dubbio l’infrazione.
Attenzione anche alla mancata indicazione del numero civico. Essa potrebbe rendere annullabile il verbale solo se pregiudicasse l’individuazione del luogo ove l’infrazione e’ avvenuta e quindi il diritto di difesa del trasgressore (per esempio se fosse indicata solo una via molto lunga, dove quel tipo di infrazione puo’ avvenire in piu’ punti perche’ -per esempio- vi sono molti semafori o divieti di sosta posti in punti diversi). Nel caso di divieto di sosta sono interessanti alcune recenti sentenze di Cassazione che hanno stabilito che e’ priva di fondamento la doglianza riguardo la mancanza del numero civico quando non sia presentata anche la prova che l’infrazione NON e’ stata commessa, ovvero che il divieto di sosta -in quella data strada o piazza- non c’era (Cassazione n.8939/2005 e 5447/2007).
Notifica del verbale
Nel caso in cui vi sia contestazione immediata la notifica avviene tramite consegna nelle mani del trasgressore del verbale originale, solitamente redatto a mano su moduli prestampati.
Per le violazioni commesse dal 13/8/2010 a tale contestazione immediata deve seguire la notifica di copia del verbale, entro 100 giorni, ad uno dei soggetti solidalmente responsabili, se esistenti (puo’ esserlo quando non coincidente col trasgressore, il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, l’utilizzatore a titolo di leasing).
Tuttavia vi sono numerosi e frequenti casi in cui la contestazione immediata puo’ legittimamente non avvenire, con la conseguenza che il verbale dev’essere notificato in un momento successivo.
Come regola generale, in questi casi il verbale dev’essere notificato all’effettivo trasgressore -se conosciuto- oppure ad uno dei soggetti solidalmente obbligati (il proprietario del veicolo, in genere) che risultino registrati al PRA alla data dell’accertamento.
La notifica dev’essere fatta -per le violazioni commesse dal 13/8/2010- entro 90 giorni da quando l’amministrazione e’ “posta in grado di provvedere all’ identificazione” di tali soggetti considerando cio’ che risulta al PRA o all’archivio nazionale dei veicoli, ovvero, normalmente, dal giorno dell’infrazione.
In casi particolari, come per esempio il cambio di residenza o il noleggio, il momento da cui partono i 90 giorni puo’ differire dal giorno dell’infrazione, a seconda del caso specifico (vedi piu’ avanti, sezioni “Conteggio dei 90 giorni” e “Notifica in caso di cambio indirizzo”).
Il caso di residenti all’estero il verbale dev’essere notificato entro 360 giorni dall’accertamento, calcolati inequivocabilmente dalla data dell’infrazione.
La notifica, ovviamente, deve avvenire alla residenza o domicilio dei soggetti destinatari che puo’ essere desunta -a seconda dei casi- dalla carta di circolazione o dalla patente di guida, dall’archivio nazionale dei veicoli tenuto presso il dipartimento per i trasporti terrestri (ex Motorizzazione), dal P.R.A od anche dall’anagrafe tributaria.
In caso di notifica “differita” il verbale originale redatto dall’organo accertatore rimane agli atti dell’ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata redatta -anche con sistemi meccanizzati- a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando.
Alla notifica, oltre che i soggetti previsti dal codice della strada (vedi la sezione “organi che possono applicare le sanzioni”), possono provvedere anche i messi comunali o i funzionari dell’organo accertatore secondo le modalita’ previste dal codice di procedura civile o -in alternativa- a mezzo posta tramite invio di una raccomandata a/r.
Non di rado i Comuni, quindi gli organi di polizia municipale, stipulano convenzioni con corrieri privati per la consegna sul proprio territorio. In questi casi fungono da “casa comunale” le varie filiali di tale corriere, specificate negli avvisi di giacenza.
Le modalita’ di notifica previste dalla legge comprendono, oltre alla classica consegna dell’atto nelle mani del destinatario (da parte del messo comunale, corriere, postino), la consegna ad un soggetto terzo abilitato, od addirittura la compiuta giacenza dell’atto presso la posta o la cassa comunale. Piu’ avanti analizziamo queste ultime due vie che, per dirsi regolarmente attuate devono sottostare a determinate regole.
Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi e’ tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
Il termine di 90 giorni per la notifica differita dei verbali vale per le infrazioni commesse a partire dal 13/8/2010. In precedenza il termine era di 150 giorni.
Conteggio dei 90 giorni utili per la notifica
Il verbale, quando non puo’ essere consegnato nelle mani dell’effettivo trasgressore, dev’essere notificato al proprietario del mezzo o ad uno degli altri soggetti solidalmente responsabili entro 90 giorni dall’infrazione, salvo casi particolari.
Il conteggio parte dal giorno dell’infrazione per la prima notifica del verbale, che qualora non sia stato subito identificato il conducente viene notificato al proprietario del mezzo. Questi e’ obbligato, per legge, a comunicare i dati del conducente entro 60 giorni, come visto sopra.
In molti casi segue l’invio di un secondo verbale, per il quale deve essere riconteggiato il termine di 90 giorni. Cio’ tipicamente in tutti i casi in cui il primo destinatario del verbale, il proprietario del mezzo, non si identifica come conducente ma comunica i dati di un’altra persona. In questi casi il conteggio riparte dalla ricezione della comunicazione da parte dei vigili.
Se invece il proprietario si identifica come conducente, o comunque firma la dichiarazione contestualmente alla persona che si dichiara tale (per esempio l’azienda che firma la dichiarazione insieme al dipendente/conducente), il secondo verbale non viene inviato.
Ricordiamo che la comunicazione dei dati del conducente riguarda l’applicazione delle sanzioni accessorie (decurtazione punti, sospensione patente, etc.). I due soggetti, proprietario e conducente, rimangono in ogni caso responsabili solidalmente per quanto riguarda la sanzione principale, quella pecuniaria.
E’ altresi’ fondamentale sapere, sempre ai fini del conteggio, che esso deve terminare alla data di consegna del verbale agli uffici comunali preposti alla notifica oppure, nel caso di notifica postale, alla data di spedizione, ovvero di consegna dell’atto all’ufficio postale. Tale data viene normalmente riportata sul verbale e costituisce il momento in cui la notifica si perfeziona per l’ente accertatore. Per il destinatario invece la notifica si perfeziona -ai fini del conteggio dei 60 giorni utili per pagare o ricorrere- al momento in cui l’atto viene notificato a lui, a terzi o per giacenza postale (vedi sotto).
Mancato fermo e motivazioni
Nei casi di mancata contestazione immediata, quindi quando il verbale viene inviato a casa, su di esso dev’essere specificata la motivazione che ha reso impossibile il fermo.
Se si tratta di un caso specifico previsto dal codice della strada all’art.201 comma 1 bis (vedi qui sotto) puo’ bastare una “citazione” dell’articolo di legge stesso, altrimenti occorre una motivazione specifica riportata in modo chiaro.
In caso di rilevamento con apparecchio omologato per il funzionamento automatico l’art.201 cds specifica in modo chiaro che non c’e’ bisogno della presenza degli agenti (art. 201 comma 1 ter).
Ricordiamo che gli apparecchi per il rilevamento automatico sottostanno a regole precise di omologazione ed installazione. Nel caso vengano posti su strade strade extraurbane secondarie od urbane di scorrimento occorre l’individuazione da parte del Prefetto delle stesse tra quelle ove non vige obbligo di fermo. In tal caso sul verbale solitamente appare, oltre al riferimento di legge, il numero del decreto prefettizio.
Il Preavviso di contestazione
Il foglietto che troviamo sul parabrezza del nostro veicolo non e’ il verbale vero e proprio ma un semplice preavviso. Esso riguarda quasi sempre un divieto di sosta, pur essendo un atto pubblico non sostituisce infatti il verbale, l’atto formale vero e proprio con il quale il trasgressore viene messo al corrente della multa. Tale preavviso potra’ quindi contenere un numero inferiore di dati rispetto al verbale senza obbligo di sottoscrizione da parte dell’agente accertatore.
E’ un atto informale, non obbligatorio, che permette “semplicemente” di pagare la multa senza l’aggiunta dei costi di notifica del vero e proprio verbale.
Il ricorso avverso tale atto non e’ ammesso, proprio a causa del suo carattere informale. Se si notano imprecisioni o comunque si intende opporre ricorso, si dovra’ pertanto attendere l’arrivo del vero e proprio verbale a casa, valutando i presupposti di contestazione sulla base di quest’ultimo.
La sentenza della corte di Cassazione n.5447/2007 ha ribadito il concetto, confermando che nessuna legge impone il rilascio del preavviso la cui mancanza non ostacola in alcun modo il diritto di difesa.
La comunicazione dei dati del conducente
Le sanzioni accessorie non possono essere applicate in mancanza di identificazione del trasgressore, quindi in tutti i casi di mancato fermo. Per quanto riguarda la decurtazione dei punti dalla patente, tuttavia, il discorso e’ peculiare in quanto la legge prevede l’obbligo, a carico del proprietario del veicolo o di altro soggetto solidale a cui venga notificato il verbale, di comunicare i dati del conducente entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Questa comunicazione, obbligatoria in tutti i casi consente all’ente accertatore di applicare la decurtazione dei punti all’effettivo responsabile dell’infrazione. In caso di mancata comunicazione viene applicata una sanzione aggiuntiva variabile da 269 a 1075 euro (dall’1/1/2011). Il soggetto a cui viene notificato il verbale deve essere messo al corrente dell’obbligo di cui sopra con un avviso riportato sul verbale, anche su una pagina a parte. Non di rado gli enti accertatori forniscono, allegato al verbale, un modulo gia’ pronto. La notifica a soggetto diverso dall’obbligato.
La notifica si considera regolarmente compiuta anche se avviene nelle mani di un soggetto terzo, diverso dall’obbligato. Sono soggetti terzi:
- persona di famiglia, purchè non minore di 14 anni o palesemente incapace;
- gli addetti alla casa (o all’ufficio e all’azienda) , purche’ non minori di 14 anni o palesemente incapaci;
- il portiere dello stabile;
- i vicini di casa che accettino il ricevimento.
In questi casi l’atto dev’essere consegnato -con la relata di notifica- in busta chiusa e sigillata, riportante solo il numero cronologico dell’atto stesso (non debbono esserci segni, dati od indicazioni che potrebbero indicarne il contenuto).
Nei casi di consegna al portiere o al vicino di casa il soggetto che accetta la consegna deve firmare una ricevuta e il destinatario deve ricevere notizia della notifica tramite raccomandata a/r.
Questa disposizione, valida in generale per le notifiche effettuate tramite messi o ufficiali giudiziari, cambia leggermente in caso di notifica postale. Fino ad oggi infatti non era in alcun caso previsto l’invio dell’avviso per raccomandata a/r in caso di consegna della prima raccomandata nelle mani di terzi, mentre dal 1/3/2008, per effetto della legge 31/2008 (di conversione del decreto “milleproroghe”), tale obbligo c’e’ e vige in TUTTI i casi in cui l’atto non venga consegnato personalmente al destinatario.
Casistica varia
La notifica per giacenza
Nei casi in cui non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilita’ o incapacita’ o rifiuto de destinatario o dei terzi di cui sopra, l’ufficiale giudiziario o l’addetto delle poste deposita l’atto -rispettivamente- nelle casse del comune o presso l’ufficio postale. Il destinatario dev’essere messo al corrente di detto deposito con avviso affisso alla porta dell’abitazione e con raccomandata a/r.
Nel caso di notifica attraverso messi o ufficiali giudiziari la notifica si da’ per avvenuta (perfezionata) il giorno successivo a quello dell’affissione all’albo comunale (vedi nota).
Se invece l’addetto alla notifica accerta che il destinatario non ha piu’ abitazione, ufficio o azienda nel comune di notifica e ne viene accertata l'”irreperibilita’ assoluta”, la procedura e’ la stessa (escluso l’invio della raccomandata a/r), ma la notifica si da’ per avvenuta l’ottavo giorno successivo a quello di affissione.
Nel caso di notifica a mezzo posta la cosa cambia un po’; la legge prevede che oltre al primo avviso (inerente il primo tentativo di notifica) ne venga emesso un secondo da parte dell’ufficio postale (inerente la giacenza), da lasciare nella cassetta postale o affiggere sulla porta. In questo caso la notifica si da’ per eseguita decorsi 10 giorni di giacenza senza ritiro dell’atto, e lo stesso deve comunque rimanere disponibile per il ritiro nei successivi sei mesi (dopodiche’ ritorna al mittente).
Una volta rispettate le suddette disposizioni, ovvero quando l’amministrazione puo’ dimostrare il regolare invio (e/o affissione) degli avvisi, la notifica si ritiene perfezionata in quanto in tal modo il destinatario e’ stato messo in grado di conoscere l’esistenza dell’atto e della sua notifica. Questo e’ un concetto molto importante, a livello giuridico, da approfondire quando si intenda contestare una notifica come viziata o irregolare facendo specifiche verifiche presso l’ente emittente e l’ufficio postale.
La notifica in caso di cambio indirizzo
Sul punto -molto controverso anche in giurisprudenza- e’ intervenuta la Corte di Cassazione in sezioni unite civili. Il termine da cui conteggiare i 90gg (ancora 150 nel caso oggetto della sentenza) utili per la notifica del verbale, qualora il destinatario abbia cambiato residenza provvedendo a presentare regolare denuncia in Comune (ufficio anagrafe) evidenziando i veicoli posseduti, corrisponde alla data di annotazione della variazione negli atti dello Stato Civile. Non hanno rilevanza, e non possono quindi gravare sul destinatario, gli eventuali ritardi nel passaggio di atti tra il Comune e il PRA.
In altre parole, se la notifica avviene quando sono decorsi piu’ di 90 gg dalla variazione anagrafica essa puo’ dirsi non tempestiva, anche se il suddetto termine risultasse rispettato conteggiando dalla data di iscrizione della variazione nel PRA o nell’archivio nazionale veicoli.
Non conta, infine, nemmeno il fatto che il cittadino/destinatario non abbia comunicato la variazione anagrafica alla Motorizzazione ma solo all’ufficio comunale.
Diverso il caso, ovviamente, del cittadino/destinatario che non ha comunicato la variazione anagrafica all’anagrafe. In tal caso vale la notifica fatta al precedente indirizzo.
Notifica al proprietario che ha venduto l’auto prima dell’infrazione
Qualora il soggetto a cui viene notificato il verbale (tipicamente in caso di mancato fermo), possa dimostrare che alla data dell’infrazione non era piu’ proprietario ne’ obbligato solidale puo’ comunicare la cosa all’ufficio accertatore, compilando una dichiarazione che contenga gli estremi dell’atto di cessione o vendita del mezzo.
L’ufficio accertatore, se verifica l’esattezza delle dichiarazioni, puo’ rinnovare la notifica all’effettivo proprietario. In questo caso tale seconda notifica deve avvenire entro 150 giorni dalla data in cui l’ufficio riceve detta comunicazione, nel rispetto comunque del termine di prescrizione.
Stessa cosa se sia dimostrabile l’errore di trascrizione del numero di targa o di lettura dei registri del PRA. In questo caso l’ufficio puo’ procedere anche di propria iniziativa, oltre che su istanza del soggetto multato. In questo caso l’ufficio accertatore puo’ trasmettere gli atti al Prefetto (per l’archiviazione) oppure, se possibile, provvedere alla corretta notifica entro i termini suddetti.
Notifica a conducente di auto con targa straniera
In caso di fermo di veicolo munito di targa straniera che abbia commesso un’infrazione al codice della strada il conducente puo’ effettuare immediatamente il pagamento in misura ridotta, se ammesso, ma in questo caso non potra’ successivamente proporre ricorso.
In alternativa potra’ pagare una “cauzione” pari allo stesso importo della sanzione minima qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato dell’UE (o comunque aderente all’accordo “sullo spazio economico europeo”), oppure pari alla meta’ della sanzione massima negli altri casi. Il pagamento della cauzione non pregiudica la possibilita’ di ricorrere, quindi e’ bene specificarlo sul verbale, nello spazio delle dichiarazioni del trasgressore.
Se non viene effettuato ne’ il pagamento in misura ridotta ne’ il versamento della cauzione, al veicolo viene applicato il “fermo amministrativo”, con la custodia in luogo autorizzato a spese del contravventore ed il divieto di utilizzazione fino al versamento di una delle somme sopra indicate.
Le stesse disposizioni di cui sopra si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti con patente di guida rilasciata da uno Stato non dell’UE, e che non abbiano un rapporto stabile con il territorio italiano (desumibile dalla lettera di assunzione presso un’impresa o una società italiana, dalla busta paga, etc.).
In caso di mancato fermo del veicolo, invece, la notifica del verbale viene effettuata al proprietario del mezzo entro 360 giorni.
Se previsto dagli accordo tra gli stati interessati e’ possibile poi procedere all’esazione coattiva nei confronti del soggetto residente all’estero.
Cosa succede in caso di più violazioni
Il codice della strada dispone che quando con un’azione od omissione si violano diverse disposizioni o si commettono piu’ violazioni della stessa disposizione si puo’ subire la sola sanzione prevista per la violazione piu’ grave, aumentata fino al triplo. Trattasi dell’istituto della continuazione, previsto anche all’art. 81 del codice penale e applicabile non solo alle multe per il codice della strada, ma a tutte le sanzioni amministrative in base all’art. 8bis della l. 689/1981, norma dalla quale si ricava anche il principi secondo cui: “le sanzioni amministrative successive alla prima non sono valutate ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria”. Ad esempio: se ricevo ‘a raffica’ molte multe relative ad uno stesso autovelox sollevate quotidianamente nello stesso mese sulla strada per andare a lavorare, è plausibile che non mi sia accorto della presenza di quell’autovelox. Pertanto, trattandosi di una violazione commessa in lasso di tempo ristretto, posso chiedere al giudice che consideri quelle violazioni come una unica violazione e così pagarne soltanto una, quella più grave, moltiplicata per tré.
Questa regola, comunque, non riguarda le violazioni compiute nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato (Ztl), specificatamente i divieti di accesso (rilevati dalle cosiddette “porte telematiche”) e gli altri divieti ed obblighi. In questi casi sono quindi applicabili le sanzioni previste per ogni singola violazione. Tuttavia, nella pratica, si sono registrati alcuni temperamenti a questa eccezione diretti a evitare un’applicazione di una massa di sanzioni a carico di un utente che non si accorge, se non quando riceve la prima sanzione, di avere un permesso scaduto oppure di entrare in una zona a traffico limitato. Vedi: ordinanza della Corte Costituzionale 26 gennaio 2007 n.14 sull’unicità della condotta; sentenze del Giudice di pace di Livorno n.778/2008 e del Giudice di pace di Pisa n. 3398/2007, che prevedono la nullità delle multe plurime successive alla prima anche in Ztl, se non immediatamente contestate. Non spetta al vigile rilevatore cumulare le sanzioni, bensi’ questi deve elevare una multa per ogni infrazione commessa. Solo il Prefetto o il Giudice di pace, dietro specifica istanza, potra’ poi eventualmente concedere l’applicazione di questa norma, ovvero della sanzione prevista per la violazione piu’ grave aumentata fino al triplo. Un discorso a parte merita il classico divieto di sosta, per il quale la legge prevede che la sanzione puo’ essere applicata solo per ogni periodo di 24 ore (ad eccezione delle soste per le quali e’ previsto un tempo limite ben preciso, per le quali ovviamente vale detto periodo).