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L’arrivo dell’ambulanza in ritardo può essere fatale
La cronaca degli ultimi mesi ci ha insegnato che il una ambulanza in ritardo sul posto dell’emergenza talvolta può essere fatale.
Gli operatori di turno al pronto soccorso devono garantire un immediato intervento dei veicoli del 118, evitando che, a causa del ritardo, la posizione del soggetto per il quale si richieda emergenza si aggravi.
Il caso è stato trattato in più occasioni dalla magistratura; ma una sentenza della Corte di Cassazione del 2016 ha evidenziato in particolare la necessità che l’addetto al servizio 118 valuti con attenzione e diligenza le richieste di intervento d’emergenza ricevute, attribuendo ad esse, a seconda dei casi, la giusta importanza ed evitando che una sottovalutazione del caso o anche un semplice ritardo degli addetti al servizio di emergenza possano essere determinanti.
Una negligenza del genere può esser anche causa di decesso del paziente, come in effetti è avvenuto nel caso sottoposto nel 2016 alla Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione, alla luce di questo, con sentenza n. 40036 del 2016 ha confermato la condanna di un operatore del servizio di pronto intervento del 118 per non aver attribuito alla richiesta di intervento telefonica la particolare urgenza riservata al codice rosso. Circostanza cui seguiva, come conseguenza, il decesso del paziente.
Il Fatto: una grave negligenza
L’operatore di turno del servizio di emergenza del 118 veniva contattato telefonicamente dalla madre di un soggetto colpito da una grave e prolungata crisi epilettica.
L’operatore, tuttavia, non attribuiva al caso segnalato particolare urgenza e ritardava l’intervento del veicolo. Solo in seguito ad un’ulteriore chiamata, l’operatore aveva inviato sul luogo dell’intervento una autoambulanza, sprovvista però di medico rianimatore a bordo; aveva cioè erroneamente deciso, appunto sottovalutando l’urgenza del caso, di inviare un’autoambulanza senza medico al seguito.
L’operatore ometteva, in particolare, di assumere informazioni sullo stato di coscienza del paziente e sulla durata di perdita di conoscenza e della persistenza della crisi, con la conseguenza che egli non valutava correttamente la gravità della situazione, omettendo di inviare con urgenza un mezzo di soccorso.
A causa del ritardo e dell’assenza di un medico specializzato pertanto, il paziente veniva colpito da arresto cardiaco e moriva.
Nel corso del giudizio è stato accertato che il tempestivo invio di un mezzo di soccorso con medico rianimatore a bordo avrebbe consentito, con elevata probabilità, il salvataggio del paziente. Ciò, ovviamente, a condizione che l’operatore del pronto soccorso valutasse, come però non ha fatto, la criticità della situazione, dando così risposta adeguata in un tempo ragionevole.
È stata quindi riconosciuta una grave negligenza dell’operatore, il quale non solo non si era curato di assumere informazioni sulle funzioni vitali del paziente (coscienza, respiro, circolazione), ma aveva fornito valutazioni mediche fuorvianti ed elusive rispetto a quello che era l’oggetto della richiesta.
A nulla valeva la difesa dell’operatore, il quale ha sostenuto di non essere stato in grado di valutare consapevolmente la reale criticità della situazione e di non essersi reso conto che solo la presenza di personale medico specializzato avrebbe salvato il paziente.
La Corte, conseguentemente, ha confermato la condanna dell’operatore negligente ed il risarcimento in favore dei familiari della vittima incolpevole del caso di malasanità.
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