Strisce blu: nessuna multa se il ticket è scaduto
Se hai parcheggiato sulle strisce blu ed il ticket scade, dovrai soltanto pagare un sovrapprezzo e non la sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada.
Lo ha stabilito il Tribunale di Treviso con la sentenza della sezione prima civile, n. 1069/2016: chi parcheggia sulle strisce blu per un tempo più lungo del previsto e lascia scadere il ticket non può essere sanzionato per violazione del Codice della Strada (CdS), ma dovrà semplicemente pagare un sovrapprezzo in base al tempo di sosta extra rispetto a quello per cui aveva già pagato.
La vicenda nasce dall’impugnazione di una sentenza emessa dal Giudice di Pace, da parte di un automobilista multato per aver parcheggiato oltre l’orario indicato dal biglietto esposto sul cruscotto.
Il Giudice di pace aveva accolto le argomentazioni difensive del Comune e aveva rigettato l’opposizione volta ad ottenere l’annullamento della sanzione amministrativa (ex art. 157, commi 6 e 8, Codice della Strada).
Secondo l’automobilista in questione, la permanenza nell’area di sosta oltre il tempo pagato avrebbe costituito mera inadempienza contrattuale, che avrebbe dato diritto soltanto alla richiesta di un supplemento di prezzo, non trattandosi di violazione del CdS meritevole di sanzione amministrativa.
Di diverso avviso era stato il Giudice di Pace, avendo ritenuto che l’area di sosta fosse sottoposta alle norme del CdS in quanto area demaniale.
L’appellate, al contrario, sosteneva che la concessione di aree per parcheggio a pagamento da parte del Comune andasse qualificata come attività commerciale e, in quanto tale, non soggetta alle norme del CdS.
Del medesimo avviso è stato il Tribunale, che ha accolto il ricorso dell’automobilista precisando che l’art. 157, comma 6 CdS stabilisce che “nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione”.
La sentenza del giudice trevigiano chiarisce che la disposizione appena richiamata si riferisce unicamente ai casi di sosta nelle strisce blu, concessa per un tempo limitato, prevedendo l’obbligo per il conducente di segnalare l’orario di inizio della sosta mediante l’esposizione del c.d. disco-orario.
Nella fattispecie all’esame, invece, il veicolo era stato parcheggiato nelle strisce blu, in area di sosta non regolamentata. Pertanto non vi era un limite massimo di durata della sosta e ciò era stato anche pacificamente ammesso dal Comune.
Alla luce di queste precisazioni, il Tribunale di Treviso ha stabilito che non può ritenersi applicabile l’art. 157, comma 6, CdS in via analogica – pena il mancato rispetto del principio di legalità e tassatività degli illeciti amministrativi ex art.1 legge n.689/1981– e di conseguenza annullato l’avviso di accertata infrazione e il verbale di contestazione che era stato notificato all’appellante.
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