Sinistri Stradali
Arriva la tabella unica per il calcolo dei danni non patrimoniali 24.06.2016
Arriva la tabella unica nazionale per il calcolo dei cosiddetti danni “non patrimoniali” per il risarcimento delle lesioni in caso di sinistri stradali.
In particolare, la Commissione Industria Commercio e Turismo del Senato nella seduta del 8 giugno 2016 ha dato il via libera al famoso D.D.L. “Concorrenza” (disegno di Legge n. 2085), già approvato dalla Camera dei Deputati lo scorso 7 ottobre 2015.
La norma approvata, che va a modificare il testo dell’art. 139 del Codice delle Assicurazioni, demanda ad un futuro D.P.R. da adottare entro 120 giorni la definizione di una tabella unica valida su tutto il territorio nazionale per il risarcimento delle lesioni all’integrità psico-fisica comprese tra 10 e 100 punti.
La tabella dovrà essere stilata sulla base dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale elaborati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (le cd. “tabelle milanesi”).
Nello specifico la norma precisa che: per danno biologico si deve intendere “la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
Inoltre, la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell’età e del grado di invalidità: a parità di punti percentuali di invalidità, maggiore è l’età del danneggiato minore è il risarcimento in quanto vi è minor aspettativa di vita.
Oltre al danno biologico viene prevista la componente del danno morale da lesione all’integrità fisica, ovvero “l’ingiusto turbamento dello stato d’animo del danneggiato o anche nel patema d’animo o stato d’angoscia transeunte generato dall’illecito” (Cass. n. 10393/2002).
Da un punto di vista pratico il danno morale viene liquidato dai Giudici considerando la somma determinata in base alla tabella unica che potrà essere aumentata fino al 30%, con “equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”, quando la menomazione accertata incida in modo rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati.
Mentre il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
In ogni caso, l’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi dell’art. 8 deve intendersi come “esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche”.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico gli importi della tabella unica saranno aggiornati annualmente in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT.
Ci teniamo a sottolineare che il servizio è e rimarrà sempre gratuito, in quanto lo scopo ultimo della nostra associazione è proprio garantire tutela a tutti i consumatori e far valere sempre i loro diritti!
Visita il nostro sito e le nostre pagine Facebook dove troverai tante altre info e curiosità (ebbene si, siamo anche sui social) lasciando un “mi piace” per supportare le nostre attività.
Contattaci mediante il FORM DEDICATO