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Se sei stato segnalato ingiustamente come “Cattivo pagatore” hai diritto ad un risarcimento: parola di Cassazione
Capita spesso che numerosi consumatori a causa di un mancato pagamento di una o più rate di un finanziamento vengano segnalati come cattivi pagatori.
Precisiamo da subito che l’essere iscritto nei Sistemi Informazioni Creditizie (SIC) può causare una serie di svantaggi come il non poter accendere un mutuo o il non poter ricevere un prestito perché si è cattivi pagatori.
Vediamo dunque cosa succede se il consumatore viene inserito nei dati CRIF senza il suo consenso?
Ebbene, non si può essere iscritti al SIC della CRIF senza aver fornito il consenso al trattamento dei dati personali. Meno che mai si può essere iscritti forzosamente senza comunicazione preventiva o per un credito esiguo.
La legge stabilisce tempistiche e modalità operative precise per dare a tutti i cittadini la possibilità del ravvedimento operoso.
Dunque le banche prima di segnalare come cattivo pagatore il proprio cliente hanno come obbligo quello di avvisarlo.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione con sentenza n 14685 2017; in particolare in detta sentenza emerge che:
“ogni intermediario finanziario, quale partecipante al sistema di informazioni creditizie, deve infatti avvertire l’interessato dell’imminente registrazione dei dati che lo riguardano nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali”.
Infatti, l’art. 4 comma 7 del provvedimento n. 8/2004 del Garante della Privacy afferma il dovere di inviare il preavviso al cliente.
Vieddippiù nella sentenza i Giudici specificano «anche che l’atto di avvertimento con preavviso è una dichiarazione recettizia in quanto essa è infatti diretta specificamente alla persona dell’interessato e ha il fine di manifestare l’intenzione della banca di qualificare il cliente/destinatario come cattivo debitore con tutte le conseguenze che ne discendono».
Inoltre, l’efficacia dell’avviso si produce dunque nel momento in cui lo stesso perviene a conoscenza del destinatario interessato.
La sentenza analizza un caso specifico in cui un ricorrente era stato iscritto dalla banca nella lista dei cattivi pagatori dopo aver omesso un pagamento.
A fronte della decisione del Tribunale che confermava la legittimità della banca per aver segnalato il cliente nei Sistemi di Informazioni Creditizia, lo stesso si era rivolto in Cassazione appellandosi a una serie di motivi.
Proprio quello con il quale ha rilevato la violazione della normativa a tutela della privacy e delle prescrizioni generali di cui agli articoli 1334 e 1335 del codice civile è stato considerato dalla Corte tale da rendere imprescindibile un nuovo esame della questione; infatti, il Giudice di merito aveva ritenuto assolto l’onere della banca di avvisare il cliente della segnalazione limitandosi a considerare il punto relativo all’invio degli avvisi e senza verificare che la dichiarazione avesse effettivamente raggiunto il domicilio del suo destinatario.
Per tale motivo la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Milano rinviandola ad altra sezione di Corte di Appello relativamente alla violazione compiuta dall’istituto bancario per non aver effettuato la preventiva comunicazione al cliente prima di iscriverlo nel registro dei cattivi pagatori.
Precisa la Corte: «che l’atto di “avvertimento con preavviso” ovvero di avviso di cui il citato art. 4 comma 7 fa onere all’intermediario – integra una dichiarazione recettizia, in quanto specificamente diretta alla persona dell’interessato e intesa a manifestare la decisione dell’intermediario medesimo di provvedere alla classificazione di “cattivo pagatore” del destinatario interessato, con tutti gli effetti che ne conseguono, nel perdurante difetto di regolarizzazione della propria posizione da parte di quest’ultimo entro il periodo di preavviso.
In quanto “dichiarazione a determinata persona”, quella prescritta dalla norma dell’art.4 comma 7, risulta soggetta alle prescrizioni generali di cui agli artt. 1334 e 1335 cod. civ. Perciò, l’efficacia della dichiarazione di “avviso” si produce quando la stessa giunge a conoscenza del destinatario interessato, con la presunzione relativa che la conoscenza si abbia nel momento in cui la dichiarazione raggiunge l’indirizzo del destinatario».
Quindi la comunicazione ha natura recettizia.
Se anche tu sei stato segnalato ingiustamente come cattivo pagatore, rivolgiti alla nostra associazione per ottenere il dovuto risarcimento.
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