Pacco smarrito, è ammissibile il risarcimento
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Cosa succede se il pacco postale che avete spedito non è stato mai consegnato e/o non è mai arrivato a destinazione?
Ebbene, su tale questione si è espresso il Giudice di Pace di Vicenza che, con la sentenza n. 368/2017, ha condannato le Poste Italiane ad un risarcimento di € 1.000 per mancato recapito.
Il magistrato, a seguito dell’istruttoria espletata, precisa che vi è stato un inadempimento da parte del vettore Poste Italiane S.p.A. nella consegna della merce, ovvero un’errata consegna della merce, consegnata ad altro destinatario, «anziché dall’effettivo destinatario, odierno attore».
Le motivazione alla base del risarcimento smarrimento pacco postale
Il Giudice di Pace afferma che la costruzione giuridica del contratto di trasporto è un contratto a favore di terzi, per cui «la Giurisprudenza di legittimità ha, quindi, affermato, con tranquillante uniformità, che la sostituzione del destinatario al mittente, nei diritti derivanti dal contratto, (tra i quali pacificamente rientra quello al risarcimento del danno per ritardo e/o inadempimento della spedizione), avviene nel momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine, legale o convenzionale per il loro arrivo, lo stesso ne richieda la riconsegna (Cfr, Cass. Civ. n. 2075/2014 – Cass. Civ. n. 6484/2017)».
Sulla questione in merito il Giudice afferma che: «Nella medesima prospettiva si è anzi evidenziato che incombe sul vettore che, convenuto in giudizio dal mittente, contesti la legittimazione dello stesso, l’onere di provare l’avvenuta richiesta di riconsegna della merce da parte del destinatario, ex art. 1689 cod. civ. e la conseguente perdita della facoltà di disporne in capo all’attore. Nel caso di specie l’operatività del citato art. 1689 c.c. è di tutta evidenza posto che arrivata a destinazione la spedizione e/o comunque scaduto il termine legale per l’arrivo, l’odierno attore ha richiesto a Poste Italiane il risarcimento dei danni subiti, dapprima con numerosi reclami e da ultimo con atto di citazione».
Vieddippiù il Giudice di Pace ha chiarito in merito alla richiesta di riconsegna che: « la giurisprudenza ha ritenuto che la stessa debba concretarsi in una manifestazione di volontà resa di fronte al vettore, la quale non esige particolari formalità e può ritenersi validamente effettuata anche mediante la citazione per danni notificata al vettore (C. 1932/1969)».
Vengono, quindi, attribuiti al destinatario tutti i diritti nascenti dal contratto di trasporto, ovvero il diritto al risarcimento del danno per inadempimento; infatti, nel caso specifico, il mittente aveva espressamente rinunciato all’indennizzo e/o al rimborso previsto in favore del destinatario.
Di conseguenza, «La convenuta va pertanto condannata a pagare all’attore la somma di Euro 1.000,00 oltre interessi legali dal primo reclamo al saldo effettivo».