Lettura contatore non effettuata nei termini previsti? è previsto un indennizzo.
Capita Spesso che molte società relative al gas non leggano il contatore nei tempi previsti ed emettono fatture in base a dei consumi stimati e non del tutto effettivi. Un comportamento del tutto illegittimo che impone le società distributrici di pagare degli indennizzi ai propri clienti.
Infatti nelle fatture del gas agli ignari consumatori vengono attribuiti dei consumi stimati e non effettivi , pertanto se la lettura del gas non viene effettuata nei tempi prestabiliti dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico al consumatore spetta un indennizzo/ rimborso.
L’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ha stabilito che la lettura del contatore deve avvenire nei seguenti modi:
- Almeno una volta l’anno per i clienti con consumi fino a 500 metri cubi all’anno.
- Almeno due volte l’anno, per i clienti con consumi superiori a 500 metri cubi all’anno e fino a 1.500 metri cubi all’anno.
- Almeno tre volte l’anno, per i clienti con consumi superiori a 1.500 metri cubi all’anno e fino a 5.000 metri cubi all’anno.
- Almeno una volta al mese per i clienti con consumi superiori a 5.000 metri cubi all’anno.
Tale periodicità vale per tutti quei contatori accessibili, ovvero quei contatori che possono essere visionati dall’operatore della azienda senza richiedere alcun permesso di accesso .
Nel caso in cui questi termini e queste periodicità non vengono rispettati nonostante il contatore fosse accessibile il cliente/consumatore ha diritto a degli indennizzi.
Quali sono dunque gli indennizzi previsti?
Ebbene la misura degli indennizzi previsti è pari ad €35.00 per ogni lettura non effettuata nei termini. Tale somma deve essere corrisposta al cliente entro sei mesi dalla data in cui si doveva essere effettuata la lettura.
Nel caso in cui non si rispetta questo termine l’indennizzo è triplicato e quindi al cliente/consumatore sarà corrisposta la somma di €105.00.
Tale indennizzi saranno calcolati in bolletta, ciò vale a dire che l’importo dell’indennizzo deve essere scorporato dalla cifra dovuta al cliente.
L’Associazione SOS utenti Consumatori, confida nell’operato dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico al fine di porre chiarezza e trasparenza nell’interesse dei consumatori: di conseguenza, è irragionevole imporre al consumatore l’obbligo al pagamento di un consumo presunto, è auspicabile, quindi, un maggior intervento dell’Autorità al fine di prevenire pratiche commerciali scorrette compiute dalle varie società”.
- Delibera Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico n. ARG/GAS64/09
- Delibera Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico n. 574/2013/R/GAS
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