Esenzione canone rai
Con la Legge di stabilità 2016 sono state introdotte delle novità riguardanti il canone di abbonamento, in particolare l’Agenzia delle Entrate lo scorso 8 aprile ha fornito indicazioni operative per la richiesta di esenzione dal pagamento del Canone RAI.
L’esenzione canone rai non è solo per i cittadini oltre i 75 anni di età ma anche per diverse altre categorie di utenti. Infatti, seppure in teoria il pagamento della tassa sul possesso del televisore è obbligatoria per tutti, di fatto c’è anche chi non è tenuto a pagarla.
Vediamo nel dettaglio quali sono i relativi requisiti necessari per essere esonerati dal pagamento della tassa televisiva.
Sono esenti dal pagamento tutti i contribuenti con utenza elettrica per uso domestico residenziale che sottoscrivano apposita dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio televisivo:
In particolare, i contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l’addebito del canone Rai in bolletta, possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv sia proprio che di un componente della propria famiglia anagrafica, presentando un’apposita dichiarazione sostitutiva tramite il nuovo modello disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, con lo stesso modello, i contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale possono certificare la non detenzione, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, da parte del titolare o dei suoi familiari.
Cittadini ultrasettantacinquenni: tutti i cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo non superiore a 6.713 euro per essere esonerati dal pagamento del canone Rai possono rivolgersi agli uffici dell’Agenzia per presentare una dichiarazione sostitutiva di richiesta di esenzione; è necessario però che con gli stessi non convivano altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio.
La richiesta, accompagnata da un documento di identità valido, deve essere compilata sull’apposito modello pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Chi fruisce dell’esenzione per la prima volta deve presentare la richiesta entro il 30 aprile; per coloro che intendono, invece, beneficiarne a partire dal secondo semestre, la scadenza è fissata al 31 luglio.
Per continuare ad avvalersi dell’agevolazione negli anni successivi se le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni. Se invece, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione si perde il possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, è necessario versare il canone.
Chi, infine, nel corso dell’anno attiva per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, deve inviare la richiesta di esenzione entro 60 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di pagare il canone.
Coloro che hanno già pagato il canone per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 possono chiederne il rimborso tramite il modello – pdf disponibile anche presso gli uffici dell’Agenzia, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti.
L’esenzione può essere richiesta anche nel caso:
•di non detenzione di un apparecchio TV, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni in cui il dichiarante è titolare di utenza elettrica;
•di non detenzione di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per il quale è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni in cui il dichiarante è titolare di utenza elettrica;
•che il canone non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica;
•del venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata. Tale dichiarazione deve essere tempestivamente effettuata qualora vengano meno i presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente resa, ad esempio nel caso di successivo acquisto di un apparecchio televisivo.
Inoltre, si è esenti dal pagamento anche qualora il canone sia già stato versato dal coniuge, se i proprietari di case concesse in affitto in cui c’è un apparecchio radiofonico o televisivo di proprietà degli inquilini ma l’utenza elettrica è rimasta intestata al titolare dell’immobile, se negli immobili non ci sono tv e per le seconde case.
Se sussistono le condizioni è si è già provveduto al pagamento del canone Rai si può comunque richiedere il rimborso dell’importo pagato presentando apposita domanda.
Occorre però fare molta attenzione perchè per recuperare gli importi già versati è obbligatorio presentare istanza di rimborso utilizzando esclusivamente l’apposito modello per la Richiesta di Rimborso Canone Rai rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.
Ci teniamo a sottolineare che il servizio è e rimarrà sempre gratuito, in quanto lo scopo ultimo della nostra associazione è proprio garantire tutela a tutti i consumatori e far valere sempre i loro diritti!
Visita il nostro sito e le nostre pagine Facebook dove troverai tante altre info e curiosità (ebbene si, siamo anche sui social) lasciando un “mi piace” per supportare le nostre attività.
Contattaci mediante il FORM DEDICATO