EQUITALIA: QUANDO VA RISARCITO IL DANNO DA STRESS
La Cassazione precisa quando deve essere risarcito il danno da stress prodotto da Equitalia
Fermo auto, ipoteca, pignoramento illegittimo, cartelle esattoriali e intimazioni di pagamento illegittime: in tutti questi casi il danno morale da stress subito può essere risarcito, ma soltanto se ricorrono alcune condizioni.
Tutti sappiamo quanto spesso siano gravi le inefficienze dell’Agente per la riscossione, meglio noto come Equitalia. Tuttavia, con la sentenza n. 12413 del 16 giugno 2016, la Terza sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito, che non danno diritto al risarcimento per danno morale da stress le situazioni consistenti nel fastidio, nel disappunto o nell’ansia per un fermo auto, un’ipoteca o un pignoramento illegittimo, in quanto si tratterebbe di conseguenze bagatellari, cioè non gravi, che non si possono quantificare in denaro.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha così statuito poiché mancava la prova dei danni subiti a causa dell’illecita procedura esecutiva. Nondimeno, la pronuncia riveste particolare importanza poiché, dalla lettura attenta della stessa, è possibile individuare due casi in cui questo risarcimento per danni da stress è, invece, dovuto al contribuente.
Il primo caso si ha quando c’è un danno grave: gli Ermellini, infatti, non escludono a priori il risarcimento da stress, ma ci dicono soltanto che non va riconosciuto quando non esso non abbia provocato un pregiudizio “effettivo e percepibile”.
Pertanto, a contrario, laddove il comportamento illegittimo di Equitalia abbia causato delle conseguenze gravi che si possono monetizzare, allora il contribuente potrà chiedere l’indennizzo al giudice, unitamente all’atto di ricorso.
Per meglio comprendere, si pensi al caso di un’ipoteca sulla casa che blocchi le trattative di vendita oppure al caso di un fermo auto illegittimo ai danni di un agente di commercio, che gli abbia fatto perdere le commesse: in questi casi i danni sono gravi e va risarcito anche lo stress che ne è conseguenza diretta.
Il secondo caso enucleato dalla sentenza in esame, è quello della responsabilità processuale aggravata di Equitalia, che si presenta laddove l’Agenzia abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, cioè pur avendo palesemente torto, commettendo quindi, quello che si chiama “abuso del processo”.
Ma per dimostrare la colpa grave di Equitalia, è consigliabile che il contribuente, prima della costituzione in giudizio, presenti all’Agente della riscossione e all’ente titolare del credito una istanza di autotutela (ne abbiamo parlato in un precedente articolo), mediante cui esporre le ragioni dell’illegittimità dell’atto notificatogli, ovvero chiarire per quale motivo il provvedimento emesso sarebbe illegittimo.
Ma perché è necessario aver prima fatto richiesta di provvedere in autotutela? La ragione sta nel fatto che, così operando, si permette al Fisco di rettificare il provvedimento emesso e, se non lo fa, potrà in seguito essere condannato in sede processuale.
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