voli cancellati
Con la conversione in legge del decreto Cura Italia del 24 aprile 2020 (art. 88 bis), il vettore è tenuto a proporre in caso di voli cancellati (a propria scelta) al cliente consumatore:
- un voucher di rimborso di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione;
- un pacchetto turistico di pari qualità;
- l’opzione rimborso.
Tale norma però, va in conflitto con la normativa europea. Infatti la Commissione Europea, attraverso la Raccomandazione del 13 maggio 2020 aveva minacciato di avviare una procedura d’infrazione se l’Italia non avesse provveduto a modificare la suddetta norma. Successivamente è intervenuta anche garante della concorrenza e del mercato, la quale afferma che: “affinché i voucher possano essere considerati una valida e affidabile alternativa al rimborso in denaro, essi dovrebbero presentare alcune caratteristiche, tra le quali una copertura assicurativa per il possibile fallimento del tour operator o del vettore e il diritto al rimborso in denaro se alla scadenza del voucher il consumatore non avrà usufruito dello stesso”.
Voli cancellati causa Covid: Interviene l’Enac
Un’ulteriore passo in avanti arriva dall’Enac, che il 18/06/2020 attraverso una nota ha invitato le compagnie aeree al rispetto del Regolamento comunitario 261 del 2004 che tutela i passeggeri nei casi di overbooking, di cancellazioni, di ritardi, e che prevede che quest’ultimi possano ricevere una compensazione di importo compreso tra 250 e 600 euro. In particolare:
- a) 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
- b) 400 euro per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
- c) 600 euro per le tratte aeree che non rientrano nei precedenti due casi.
La comunicazione dell’Ente deriva dal fatto che dal 3 giugno sono state rimosse le restrizioni alla circolazione delle persone all’interno del territorio nazionale e nell’area europea, e quindi le cancellazioni operate dai vettori da tale data non possono più essere ricondotte a cause determinate dal coronavirus, ma a scelte imprenditoriali.
Rimborso e non il voucher per i voli cancellati dal 3 Giugno in poi
Pertanto ai viaggiatori dal 3 giugno non dovrà essere corrisposto il voucher, ma il rimborso e la compensazione del prezzo del biglietto, se dovuto.
L’avvertimento fatto dall’Enac però, sembra essere stato fatto invano, infatti le compagnie non sembrano aver cambiato atteggiamento. Infatti, come spiega l’Ente alcune compagnie aeree stanno continuando a cancellare voli riconoscendo ai viaggiatori solo un volo attribuendo la causa all’emergenza Covid-19.
Essendo il coronavirus a questo punto diventato un “pretesto” l’Enac afferma che è in procinto di avviare delle istruttorie per sanzionare le compagnie aeree per il mancato rispetto del Regolamento comunitario 261 del 2004 che tutela i passeggeri.
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