In Italia e in molti altri Paesi, la diffusione del COVID-19 ha provocato non solo una grave emergenza sanitaria, ma ha anche messo in ginocchio alcuni settori produttivi, primo fra tutti il turismo. Infatti, a causa dei provvedimenti restrittivi (legge 24 aprile 2020 n. 27) volti a contenere il diffondersi del virus sono stati vietati gli spostamenti (viaggi) con finalità turistiche. Molti consumatori che, avevano già prenotato e acquistato biglietti di treni e aerei, pacchetti turistici e viaggi hanno dovuto quindi rinunciarvi e procedere nel chiedere il rimborso di viaggi e biglietti cancellati.
I consumatori possono richiedere il rimborso delle somme?
I provvedimenti normativi prevedono che i consumatori che abbiano acquistato viaggi in aereo, treno, bus e che:
- Si trovino in quarantena;
- Abbiano la residenza o il domicilio nelle aree geografiche caratterizzate dal contagio del virus Covid-19;
- abbiano visto annullarsi i concorsi pubblici, manifestazioni o iniziative di qualsivoglia natura;
- abbiano prenotato viaggi e soggiorni aventi partenza e/o arrivo nelle aree interessate dal virus;
- abbiano dovuto rinunciare al viaggio in uno stato estero che impedisce (vieta) lo sbarco o l’arrivo
possano chiedere il recesso del contratto e optare con le agenzie di viaggio o i tour operator una soluzione alternativa. In particolare, il vettore è tenuto a proporre (a propria scelta) al cliente consumatore:
- un voucher di rimborso di pari importo da utilizzare entro 1 anno dall’emissione.
- un pacchetto turistico di pari qualità;
- l’opzione rimborso;
Come richiedere il rimborso?
Gli utenti possono recedere dal contratto e richiedere il rimborso entro 30 giorni dalla fine dello stato di isolamento e del divieto imposto, dall’annullamento o rinvio della partenza e dell’evento programmati. Per richiedere il rimborso l’utente è tenuto ad allagare il titolo di viaggio, la documentazione che dimostri la programmata partecipazione a manifestazioni, concorsi pubblici, ovvero iniziative di qualsiasi natura. L’agenzia di viaggio o il vettore sono tenuti a procedere entro 30 giorni al rimborso o all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro 1 anno dall’emissione.
È opportuno precisare che l’emissione del voucher di rimborso è stata consentita dal cosiddetto decreto “Cura Italia” nonostante l’articolo 1463 del Codice civile e l’art. 79 del Codice del Turismo prevedano che nei contratti con prestazioni corrispettive si abbia la risoluzione del contratto e quindi il rimborso del biglietto per cause di forza maggiore (fatti imprevisti ed imprevedibili).
Ma spesso gli operatori del settore turistico, interpretando la suddetta norma a proprio favore, invece di porre il consumatore di fronte ad una scelta tra rimborso o voucher, impongono quest’ultimo. Il voucher pur essendo una scelta comprensibile per aiutare il settore del turismo in ginocchio a causa del COVID-19 potrebbe rivelarsi una pratica commerciale scorretta adottata dagli operatori turistici.
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