Contratti a distanza: è previsto il diritto di ripensamento dal 30.03.2018
Sono numerosi gli utenti/consumatori che al giorno d’oggi e con l’avvento della tecnologia negoziano contratti per via telematica. Così come previsto i contratti “classici”, anche nei contratti a distanza si applicano delle norme a tutela del consumatore, norme contenute sia nel codice civile che nel codice del Consumo (d.lgs. n. 206/2005).
Cosa sono i contratti a distanza?
Il Codice del Consumo definisce il contratto a distanza “ogni forma di contratto concluso tra il consumatore e professionisti che offrono servizi in cui non c’è bisogno della presenza fisica sia del consumatore che del professionista stesso, ma viene negoziato solo ed esclusivamente attraverso il mezzo di comunicazione di sistema telematico” (fax, telefono, web, e-mail, moduli online, messaggi).
Nello specifico, possono essere considerati a distanza tutti quei contratti conclusi e/o negoziati “inter absentes”, ossia quando le parti pur trovandosi in luoghi diversi, sono in comunicazione tra loro; tali contratti, come detto, prevedono accordi senza la simultanea presenza delle parti (aziende, professionisti/consumatori) e vengono negoziati solo attraverso canali telematici.
A questo punto, molti consumatori si chiedono se anche nei contratti a distanza vale il diritto di ripensamento.
Ebbene sì, andiamo subito a vedere nel dettaglio come funziona.
Come funziona in questo caso il diritto di ripensamento…
Il consumatore può recedere da un contratto a distanza senza specificarne il motivo e sostenendo solo i costi per rispedire il bene al professionista/azienda, entro 14 giorni, da quando è stato negoziato il contratto.
Come si può fare?
Semplice, L’utente può inviare entro i 14 giorni una comunicazione di recesso tramite raccomandata, fax oppure compilando i moduli online predisposti sul sito dell’azienda interessata.
Quali sono i termini per l’esercizio del diritto?
Il diritto di recesso può essere esercitato dal momento della conclusione del contratto entro i successivi 14 giorni dal ricevimento della merce (art. 65 Codice del Consumo).
L’art. 65 del Codice del Consumo prevede decorrenza diversa a seconda di:
- contratti o proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali; in tal caso il termine per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 64 decorre:
dalla data di sottoscrizione della nota d’ordine contenente l’informazione di cui all’articolo 47 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota d’ordine, dalla data di ricezione dell’informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dal professionista il prodotto oggetto del contratto.
- dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l’acquisto sia stato effettuato senza la presenza del professionista ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto.
Per i contratti a distanza, il termine per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 64 decorre:
- per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all’articolo 52 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
- per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all’articolo 52, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, gli obblighi di informazione di cui all’articolo 47, ovvero, per i contratti a distanza, il termine per l’esercizio del diritto di recesso è, rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi dal giorno della conclusione del contratto.
Corre l’obbligo di precisare, a maggior tutela per il consumatore, che le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in cui il professionista fornisca una informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso.
Le parti, logicamente, possono convenire garanzie più ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto dal presente articolo.
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