Cartelle Equitalia:
Come Sospendere la Riscossione
Hai ricevuto una cartella di Equitalia che ritieni non dovuta? Ecco come fare per sospenderne la riscossione.
Cartella esattoriale, avviso di intimazione, fermo amministrativo, preavviso di ipoteca: questi ed altri atti di riscossione possono essere sospesi dal contribuente attraverso la presentazione di una istanza di autotutela.
Ma come si presenta l’istanza per ottenere la sospensione della cartella esattoriale?
Il D.Lgs. n. 159/15, nel modificare la Legge di stabilità 2013 (L. n. 228/12), ha apportato degli aggiornamenti a questo procedimento di sospensione legale della riscossione, stabilendo che gli agenti della riscossione (Equitalia, appunto) possano sospendere la riscossione delle somme in casi tassativi.
Con le modifiche del 2015, infatti, non è più prevista la clausola aperta di “qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso”, poiché le cause idonee a rendere il credito non esigibile sono quelle appresso indicate.
Il contribuente, infatti, per ottenere la sospensione della cartella – avendo cura di allegare la documentazione comprovante il suo diritto – deve presentare una istanza allo sportello di Equitalia oppure online con il servizio “Sospensione”, attestando una delle seguenti situazioni:
prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;
sospensione giudiziale, oppure sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente la formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore.
Termini di presentazione dell’istanza di sospensione della riscossione
La richiesta di sospensione legale della riscossione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni (non più 90) dalla data di notifica del primo atto di riscossione o di un atto della procedura cautelare o esecutiva.
Cosa succede dopo la presentazione dell’istanza di sospensione?
Una volta ricevuta l’istanza, Equitalia – non avendo il potere di pronunciarsi sui crediti iscritti a ruolo – la trasmette entro 10 giorni all’ente creditore per avere la conferma dell’esistenza delle giustificazioni comunicate dal contribuente e, nelle more, sospende le procedure di riscossione.
Cosa fa l’ente creditore ed entro quando deve rispondere?
Entro 220 giorni l’ente creditore, effettuate le verifiche del caso, se stabilisce che le ragioni addotte dal contribuente sussistono, adotta i dovuti provvedimenti (se non sono già presenti in archivio) di annullamento, sgravio o di sospensione della cartella, trasmettendoli direttamente sui sistemi informativi della stessa Equitalia.
Se, invece, non sono confermate le ragioni del debitore e, quindi, il debito iscritto a ruolo è legittimo, l’ente creditore comunica ad Equitalia la revoca della sospensione che la stessa Agenzia aveva effettuato in attesa della risposta da parte dell’ente creditore, cosicché le attività di recupero del credito possono riprendere.
Infine, lo stesso ente creditore provvede a dare comunicazione dei provvedimenti adottati al contribuente e, tramite PEC, anche ad Equitalia.
Cosa succede se l’ente creditore non si esprime nei 220 giorni?
Se dopo 220 giorni l’ente creditore non si è ancora espresso, le partite di credito vengono annullate di diritto, automaticamente discaricate nei confronti dell’agente della riscossione e contestualmente cancellate dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore.
Tuttavia, occorre precisare che l’annullamento non opera nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.
Si può ripetere la richiesta di sospensione della cartella esattoriale?
No, la reiterazione della richiesta di sospensione della cartella non è ammessa e, se effettuata, non comporta comunque la sospensione delle procedure volte alla riscossione.
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