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Canone Rai
Abbonamento RAI rateizzato in fattura: come comportarsi
La recentissima legge di stabilità 2016 chiarisce le modalità di pagamento del canone RAI: quest’ultimo sarà addebitato sulla bolletta corrispondente alla fornitura di energia elettrica.
Infatti, l’abbonamento si pagherà in bolletta e sarà addebitato su ogni fattura relativa alla fornitura di energia elettrica a partire dal 1 luglio 2016 e comprenderà le rate dei mesi precedenti.
Solo dal 2017, invece, sarà diviso in 10 rate da 10 euro cadauna, da Gennaio ad Ottobre (20 euro a bolletta essendo la fatturazione bimestrale).
Il canone dovrà essere pagato da tutti coloro che dispongono di un dispositivo atto od adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive; fin qui nessun cambiamento rispetto alla precedente normativa.
La novità è che si presume la detenzione dell’apparecchio nel caso in cui esiste “un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica”.
Nel caso in cui ciò non fosse vero, per superare questa presunzione, è necessario presentare un’autocertificazione all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino. La dichiarazione “ha validità per l’anno in cui è stata presentata” e di conseguenza bisogna ripresentarla ogni anno per godere dell’esenzione.
Precedentemente, il pagamento del canone RAI era di € 113,50 annui e la relativa scadenza era fissata entro la fine di gennaio; come detto, quest’anno, con la nuova modifica sancita dalla nuova legge di stabilità il canone addebitato sulla bolletta della luce verrà rateizzato in 10 rate di € 10,00 per complessivi € 100,00 anno, con un risparmio di € 13,50 annui.
È necessario precisare che in merito a questo nuovo sistema di pagamento gli utenti/consumatori che in passato avevano richiesto la procedura di “suggellamento”, ovvero la dichiarazione di cessazione dell’abbonamento televisivo, con la nuova legge non potranno più ricorrere a tale pratica.
Come detto, tutti gli utenti che non possiedono alcun dispositivo / apparecchio televisivo dovranno presentare la dichiarazione di non possesso della TV prima che venga addebitato automaticamente l’importo del relativo canone sulla fattura di energia elettrica; tale procedura, come evidenziato, dovrà essere reiterata ogni anno.
Invece, per i soggetti di età pari o superiore ai 75 anni con un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge convivente non sia superiore complessivamente ad € 8.000 è prevista l’esenzione del pagamento dell’abbonamento RAI: in primis.
Nel caso di utenti che possiedono “seconde case”, non è dovuto un secondo abbonamento RAI; idem se si possiedono più televisori.
Pertanto, il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti “nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica”.
Il Presidente dell’Associazione SOS Utenti Consumatori, Avv. Michele Ferrara, evidenzia che il rischio di errori nel pagamento del canone è elevato; in particolare quando l’intestatario della bolletta elettrica è diverso da chi ha pagato fino ad oggi il canone RAI: un classico esempio è la moglie che paga la bolletta della luce ed il marito l’abbonamento alla tv.
“In questi casi – prosegue – bisogna prevedere dei meccanismi a tutela dei consumatori di modo che gli stessi non rischino di pagare due volte il canone”.
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