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Canone depurazione non dovuto.
Cassazione: il Canone di depurazione non è dovuto se non c’è alcun servizio (30.01.2016)
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 25112/2015, ha disposto un’ordinanza relativa alla materia di depurazione.
In particolare la Suprema Corte aveva dichiarato illegittimo l’art.14 della legge n. 36 del 94, che prevedeva «che la tariffa relativa al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui gli impianti centralizzati, pur se sussistenti, siano inattivi».
Pertanto, sarebbe non solo illecito ma anche scorretto imporre al consumatore di pagare la quota relativa al servizio di depurazione dal momento in cui la controprestazione manca.
Si fa presente che già in passato i vari Giudici hanno rilevato illegittimo il pagamento del canone di depurazione se il Comune e/o l’ente gestore del servizio idrico è sprovvisto di un impianto di depurazione delle acque centralizzato.
In particolare il Giudice di Pace di Pozzuoli aveva condannato la società fornitrice alla restituzione nei confronti di tutti gli ignari consumatori che avevano indebitamente pagato i servizi di depurazione non dovuti.
Infatti nella bolletta dell’acqua agli ignari utenti/consumatori viene addebitato anche il canone di depurazione: pertanto se tale servizio non viene fornito o viene parzialmente fornito, al consumatore spetta il rimborso/restituzione degli importi oltre al risarcimento del danno.
Quindi, in tutti i casi in cui il Comune e/o l’ente gestore sia sprovvisto di impianto di depurazione centralizzato delle acque, il consumatore ha diritto alla restituzione del canone di depurazione.
Ciò perché la tariffa del “servizio idrico integrato” così come ha precisato anche la Suprema Corte rappresenta il corrispettivo di una prestazione commerciale, che anche se determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo, bensì nel contratto di utenza.
Di conseguenza, è irragionevole l’imposizione all’utente dell’obbligo del pagamento della quota riferita al servizio di depurazione anche in mancanza della controprestazione.
Sulla base di tale principio di diritto l’Associazione SOS Utenti Consumatori ha inoltrato una serie di ricorsi innanzi al Giudice competente, ricorsi che sono stati definiti con la vittoria del consumatore.
Infatti, l’ente gestore, nel nostro caso la GORI S.p.A. è stato condannato alla restituzione degli importi addebitati sotto la voce “canoni di depurazione”, oltre al pagamento delle spese legali.
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