La pratica dell’usura bancaria è assai diffusa in Italia e in questo periodo di crisi economica sempre più cittadini si trovano nella impossibilità di onorare il pagamento della propria rata del mutuo o del finanziamento, rivolgendosi ad associazioni ed avvocati per denunciare le condizioni contrattuali di cui sono destinatari.
Dopo le opportune verifiche si scopre che tali contratti spesso nascondono tassi di interessi usurari e che numerosi sono i contratti a versare nelle medesime condizioni.
Puoi effettuare una verifica del tasso usuraio rivolgendoti alla nostra Associazione Consumatori. A tal fine, utilizza il nostro modulo contatti.
Quando e come si verifica l’usura bancaria
L’usura bancaria si verifica laddove i tassi di interesse pattuiti comportano il superamento del tasso soglia pubblicato dalla Banca d’Italia. Le informazioni relative al tasso di interesse pattuito (denominate con l’indice Tan, Isc o Taeg), possono essere verificate attraverso la copia del contratto, le condizioni generali e il documento di sintesi.
Come scoprire l’usura bancaria e quali sono le conseguenze?
Non sempre i tassi pattuiti e dichiarati nel contratto sono veritieri poiché è prassi di alcuni istituti bancari e finanziari pubblicizzare nei contratti di mutuo e di finanziamento tassi di interesse inferiori a quelli realmente applicati.
La pratica consiste nell’escludere in maniera arbitraria dal costo complessivo del finanziamento (pubblicizzato nel contratto con la denominazione Isc o Taeg ), alcune voci di costo (spese di incasso rata; commissione di massimo scoperto; spese di comunicazione periodica o di invio rendiconto annuale e di chiusura rapporto; spese di trasparenza, spese di assicurazione; indennità per estinzione anticipata e per ritardato pagamento; penale per decadenza dal beneficio del termine, tasso di interesse moratorio annuo,etc.) che viceversa vanno inclusi.
Tale indagine, se positiva, spesso conduce alla rilevazione di un tasso di interesse pattuito usurario con la conseguenza che il mutuo o il contratto di finanziamento è da intendersi gratuito per il “mutuatario” o per il soggetto destinatario del finanziamento.
In tale evenienza si potrà:
- richiedere la restituzione di tutti gli interessi versati;
- richiedere di non dover più versare interessi per il mutuo o il finanziamento in futuro;
- rinegoziare il contratto di mutuo o di finanziamento se ancora in corso.
Il passo successivo è rivolgersi ad un’associazione dei consumatori o ad avvocati esperti che potranno far valere i suesposti diritti in sede stragiudizale e, nell’eventualità, ricorrendo dinanzi all’Autorità Giudiziaria.
Quali disposizioni rilevano in materia di usura?
In tema di usura rilevano le seguenti disposizioni normative:
Ai sensi dell’art. 1815 c.c. “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”
L’art. 644 c.p. dispone che “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
Il comma 3 del medesimo articolo dispone, altresì, che “sono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge” ovvero “gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”. Tale previsione normativa è stata confermata dalla legge n. 2/2009, nella quale si prevede che “le commissioni…comunque denominate…sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 c.c., dell’art. 644 c.p. e della legge 7 marzo 1996, n. 108, artt. 2 e 3”.
La legge 24 del 28.02.2001 “interpretazione autentica della Legge 108 del 7 marzo 1996” dispone che: “Ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Quale giurisprudenza rileva in materia di usura?
La sentenza n. 29/02 della Corte Costituzionale ha qualificato l’usura come una fattispecie riconducibile al reato istantaneo, per cui il reato si perfeziona al momento della pattuizione, indipendentemente dalla effettiva dazione di somme. La sentenza in commento, in punto di interessi moratori, aggiunge: “il credito azionato, essendo costituito da rate di mutuo, é comunque comprensivo anche di interessi corrispettivi, pur essi eccedenti il tasso soglia, rispetto ai quali la rilevanza della questione é assolutamente pacifica. Va in ogni caso osservato – ed il rilievo appare in sè decisivo – che il riferimento, contenuto nell’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi “a qualunque titolo convenuti” rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”. “Le clausole di interessi eccedenti il tasso soglia sarebbero colpite dalla sanzione di nullità di cui al citato art. 1815, secondo comma, cod. civ.”
In punto di interessi moratori si segnala, ancora, la sentenza della Corte di Cassazione che sancisce il principio secondo il quale anche “gli interessi moratori concorrono alla determinazione del tasso usuraio e, pertanto, vanno ricompresi nel calcolo del Taeg” (Cass. civ., sentenze n. 350 del 9.1.2013 e n. 603 dell’11.01.2013; Cass. n. 5324/03; Cass. n.1126/2000; Cass. n. 14889/200). Tale orientamento, nonostante la questione sia ancora dibattuta in dottrina e in giurisprudenza, è stato seguito da numerose pronunce di merito (Tribunale di Enna, sentenza n. 25/2015; Tribunale di Padova, ordinanza del 23 settembre 2014; Tribunale Agrigento, Sezione Civile Feriale, ordinanza 08.08.2014; Tribunale di Parma, ordinanza del 25 Luglio 2014; Tribunale di Roma – Ordinanza 22 luglio 2014; Tribunale di Palermo, ordinanza del 11 febbraio 2014; G.d.P di Domodossola sentenza n. 88/14; Corte di Appello di Venezia, sentenza n. 342/13).
Ai fini dell’usura bancaria, occorre prendere in considerazione il costo effettivo globale del finanziamento, comprensivo di tutti gli oneri collegati(Cass. sez. pen., nn. 26100/12 e 46669/11; Tribunale di Palermo, ordinanza del 11 febbraio 2014; Corte di Appello di Milano, sentenze nn. 1070/14 e 3283/13; Tribunale di Busto Arsizio sent. n. 18/11; ABF Roma provvedimenti nn. 4183/13 – 2981/12 e 1419/12 in punto di spese di assicurazione, incasso rata, istruttoria e costi in generale). Viene confermata l’esigenza di scoraggiare quei comportamenti di banche e finanziarie idonei ad eludere i chiari precetti normativi in tema di usura attraverso atti arbitrari o sperequativi, o che consentano di scomporre all’infinito i vari costi del finanziamento (a seconda delle decisioni unilaterali e insindacabili della Banca), ottenendo l’effetto distorto di limitare (fittiziamente) ciascuno di essi entro il tasso-soglia, senza considerarli nel loro complesso.
I Giudici hanno altresì confermato l’orientamento ormai consolidato, secondo cui le istruzioni della Banca d’Italia non costituiscono fonte di diritto e, pertanto, non sono in alcun modo vincolanti per gli istituti bancari e per gli organi giurisdizionali, neppure quale mezzo di interpretazione per l’effetto non possono avere alcuna efficacia “esimente” nei confronti degli eventuali illeciti commessi dalle Banche nell’esercizio della propria attività (Cass. Pen. N. 46669/11; Tribunale di Parma 25 Luglio 2014; Corte di Appello di Cagliari 31.3.2014; Tribunale di Palermo ordinanza del 11 febbraio 2014; Corte di Appello Milano sent. nn. 1070/14 e 3283/13 in punto di spese di assicurazione; Tribunale di Busto Arsizio sent. n. 18/11 in punto di spese di assicurazione e di istruttoria).
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