
Nel caso di incidente d’auto senza assicurazione, l’automobolista che ha subito il danno, nonostante l’altro conducente sia privo di assicurazione, può comunque essere tutelato e risarcito. Infatti, grazie al fondo delle vittime della strada, è possibile ottenere un risarcimento anche nei casi più particolari, come ad esempio, l’incidente d’auto senza assicurazione.
Da quando è stata introdotta la patente a punti, il numero degli incidenti gravi sembra essersi ridotto. Purtroppo, nonostante l’introduzione della patente a punti, sono ancora tanti gli incidenti che si verificano con veicoli non assicurati. In base alle ultime stime, il numero di tali incidenti si aggira intorno ai 4 milioni l’anno, ed il rischio che si può correre, è quello di non essere risarciti.
Per fortuna, esistono degli strumenti che tutelano l’automobilista che ha subito l’incidente, come ad esempio, il fondo di garanzia delle vittime della strada. Detto ciò, vediamo nel dettaglio come e quando usare questo fondo di garanzia per le vittime della strada.
Incidente d’auto senza assicurazione: Scopri come ottenere il risarcimento
Innanzitutto, il conducente che causa un incidente senza essere coperto da polizza assicurativa, rischia una sanzione amministrativa che parte dai 849€ e può arrivare fino ai 3.396€, la sospensione della patente per un anno e il sequestro del mezzo. Tra l’altro, per riavere il veicolo, il proprietario dovrà pagare la multa prevista, assicurare il veicolo per un periodo minimo di 6 mesi e pagare le spese del trasporto e del deposito del veicolo.
Detto ciò, vediamo nel dettaglio come effettuare la richiesta per il risarcimento anche nel caso di un incidente d’auto senza assicurazione.
Come fare la richiesta per il risarcimento in caso di incidente d’auto senza assicurazione
Il conducente che ha subito l’incidente, deve compilare un apposito modulo, reperibile anche online. Consigliamo di stampare due copie della richiesta e firmarle entrambe.
Una copia della richiesta va inviata all’organo istituzionale che ha le competenze sul territorio regionale. La seconda copia, invece, va spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) alla Consap.
Nella richiesta è indispensabile inserire i seguenti dati:
- I dati anagrafici del guidatore e quelli del proprietario del veicolo, nel caso in cui si tratti di due persone diverse;
- La descrizione dei fatti in modo da ricostruire la dinamica dell’incidente con una certa precisione;
- Se l’altro veicolo coinvolto è privo di copertura assicurativa o con assicurazione scaduta oppure se non è stato possibile identificare il veicolo che ha causato l’incidente;
- La compagnia assicurativa che ha assicurato il veicolo danneggiato dal sinistro stradale;
- Se è intervenuta o meno la polizia, i carabinieri o altre forze dell’ordine, che in questi casi redigono sempre un verbale;
- I dati che consentono di identificare i veicoli coinvolti, con particolare riferimento alla targa, la marca e il modello;
- Il luogo del sinistro e l’orario della collisione.
Quali danni possono essere coperti dal fondo delle vittime della strada?
Tale fondo, si alimenta grazie ad un piccola percentuale delle polizze pagate da tutti gli automobilisti, che viene dirottata al fondo delle vittime della strada. Quindi, quando stipuliamo una polizza, contribuiamo al sostentamento del fondo.
Per consentire l’attivazione del fondo, bisogna rispettare alcuni parametri che vi elenchiamo di seguito:
- Incidente d’auto senza assicurazione. In questo caso è possibile chiedere risarcimento per danni a cose o lesioni a persone;
- Incidente con un mezzo non identificato. Sono risarciti solo i danni alle persone, ma in caso di lesioni gravi (come ad esempio un’invalidità permanente) è previsto anche il risarcimento per danni materiali;
- Ipotesi in cui un veicolo è coinvolto nel sinistro contro la volontà del proprietario. Il risarcimento è previsto per danni alle cose oppure ai passeggeri trasportati senza la propria volontà oppure alle persone inconsapevoli dell’illegalità della circolazione del mezzo;
- Incidente con veicolo assicurato da impresa in liquidazione coatta amministrativa. Si risarciscono i danni a cose e persone;
- Incidenti provocati da un mezzo spedito in Italia da un altro Stato europeo. Perché l’indennizzo sia possibile (per danni materiali o personali), il sinistro dev’essere avvenuto tra la data di consegna e accettazione del veicolo e il 30 giorni successivi.
- Ipotesi in cui il veicolo estero che in base agli accertamenti sia risultato responsabile del sinistro, abbia una targa non più corrispondente allo stesso mezzo.
Quanto posso ottenere come risarcimento?
Prima di tutto, è giusto sapere, che anche nel caso di un incidente con un veicolo senza assicurazione, disciplinato dal Fondo, esiste un termine di 2 anni, entro il quale far valere i propri diritti, oltre il quale scatta la prescrizione.
Mentre, nel caso in cui il sinistro abbia provocato la morte di una o più persone, il termine di prescrizione è invece di 10 anni.
A partire dall’11 giugno 2012, i massimali sono diventati più alti. Ad oggi, il nuovo massimale arriva fino 5.000.000€ per i danni personali a sinistro e a 1.000.000€ per i danni materiali a sinistro.
La compagnia assicurativa, che ha l’incarico di liquidare il sinistro attraverso il Fondo, deve formalizzare un’offerta di risarcimento al danneggiato entro 60 giorni. I tempi si allungano fino a 180 giorni, nell’ipotesi in cui si tratti di sinistro causato da un mezzo assicurato da impresa in liquidazione coatta amministrativa.
In alternativa all’offerta di liquidazione, la compagnia potrà comunicare i motivi per cui ritiene che non sia dovuto alcun risarcimento. La documentazione incompleta fornita dal richiedente va invece integrata entro 30 giorni, su richiesta della stessa compagnia.
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