Nessuna accettazione delle norme contrattuali da parte del cliente. E’ questo il riassunto estremo del perché gli utenti della compagnia telefonica H3G hanno diritto al risarcimento per ciò che concerne i servizi di telefonia mai richiesti.
Nella fattispecie specifica le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001, chiamate a pronunciarsi su uno degli argomenti nevralgici del diritto civile, quello concernente la ripartizione tra creditore e debitore dell’onere della prova dell’inadempimento nei casi di responsabilità contrattuale hanno cristallizzato una volta per tutte il principio è onere del debitore provare che l’ la responsabilità per i fatti contestati è dovuta ad una causa oggettiva a lui estranea. Nella fattispecie specifica spetta alla H3G.
Spesso l’unica sottoscrizione da parte dei clienti è quella relativa alla proposta di abbonamento con piano tariffario ‘Top 400’ al costo mensile di euro 29 iva esclusa. Trattandosi di offerta ‘Tutto compreso’, è chiaro che gli unici costi – salvo diversa manifestazione di volontà da parte dell’utente sono quelli relativi al piano tariffario sottoscritto, il quale è evidente che non comprenda in alcun modo servizi accessori a pagamento.
A sostegno di quanto fin qui argomentato c’è anche la
Delibera AGCOM dalla quale emerge in modo chiaro ed inequivocabile che le argomentazioni difensive esposte sovente dalla H3G S.p.A. non possono acquisire rilevanza al fine di escludere la responsabilità dell’operatore in merito alle condotte contestate.
In particolare, la Società si limita a ribaltare la responsabilità dell’attivazione dei servizi internet in abbonamento riversando il tutto sulle società fornitrici del servizio.
In questo modo la compagnia disattende le norme dettate dall’Autorità in materia ed in particolare l’articolo 3, comma 1, della delibera dell’autorità competente e l’articolo 5, comma 4, della delibera della medesima autorità. La Società per adempiere formalmente e sostanzialmente al dettato dell’articolo 3, comma 1, della delibera 664/06/CONS dovrebbe procedere alla preventiva verifica della volontà inequivoca del cliente prima dell’attivazione di qualsiasi servizio di comunicazione elettronica.
Per ciò che concerne poi la quantificazione del danno ci sono da considerare il rimborso dei costi indebitamente applicati dall’operatore, l’indennizzo per attivazione di servizio non richiesto come previsto dalla Delibera Agcom, l’ indennizzo per attivazione di servizi o profili tariffari non richiesti. A qiuesti vanno poi aggiunti i danni non patrimoniali così come si evince dalla sentenza SS.UU., 11.11.2008 n° 26972.


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