Cambia il codice del consumo a partire dal 14 giugno prossimo. Il governo Letta poco prima della sua caduta ha varato importanti riforme in tema di tutela per chi stipula contratti a distanza o al di fuori dei locali commerciali. In particolare ci sono cambiamenti riguardanti il diritto di recesso, le informazioni al consumatore e la conclusione delle vendite telefoniche. il decreto legislativo si è avuto in seguito al recepimento di una precedente direttiva dell’Unione europea.
E’ equiparata la disciplina dei contratti stipulati fuori dai locali commerciali, ad esempio, le vendite a domicilio, quelle stipulate in aree pubbliche o aperte al pubblico, con quella dei “contratti a distanza” cioè quelli stipulati da un fornitore tramite l’utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza, come le “televendite” o le vendite per telefono.
I nuovi contratti cui si applica la normativa
Cambia la soglia al di sotto della quale non si applica la nuova legge. Sono infatti esclusi i contratti di valore inferiore a 50 euro attualmente la soglia è 26 euro. Per evitare intenti elusivi delle parti, volti a sottrarre al consumatore la tutela legale, se il fornitore e il consumatore stipulano contestualmente diversi contratti, tutti di importo inferiore a 50 euro, ma che, nel loro complesso, superano tale soglia, il consumatore può avvalersi della disciplina normativa.
L’obbligo di informazioni
Prima della conclusione del contratto il professionista deve mettere il consumatore in condizione di conoscere
a) le caratteristiche principali dei beni o servizi;
b) gli estremi del professionista: identità, denominazione sociale, indirizzo dell’attività, numero di telefono, di fax e l’indirizzo elettronico
c) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo;
d) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;
e) le condizioni per l’esercizio del diritto di recesso o, se non è previsto un diritto di recesso, l’informazione che il consumatore non ne beneficerà;
f) un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni;
g) se applicabili, l’esistenza e le condizioni dell’assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;
h) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto.
La tutela del consumatore nelle vendite telefoniche
In questo caso il contratto non si può considerare concluso se viene utilizzato solo il mezzo telefonico, ma è necessario che l’offerta venga seguita da una conferma inviata da parte del professionista al consumatore, conferma che quest’ultimo dovrà sottoscrivere o accettare per iscritto.
Come recedere
Il termine utile entro cui esercitare il diritto di recesso nei contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali è di 14 giorni. Tale scadenza si dilata a un anno e 14 giorni dalla conclusione del contratto o dalla consegna del bene se il venditore non ha informato il consumatore sul diritto.
E’ possibile esercitare il diritto di recesso anche in caso di danneggiamento
Se il bene è stato usato in modo negligente e non è più integro, il consumatore risponde solo della diminuzione di valore del bene stesso, ma può ugualmente esercitare il recesso.
I tempi di consegna della merce
Maggiori tutele vengono introdotte anche a riguardo dei tempi di consegna dei prodotti. Viene previsto che, se dopo 30 giorni dalla conclusione del contratto o dalla data pattuita, la consegna non è stata effettuata, l’acquirente invita il venditore a effettuare la consegna entro un termine supplementare. In caso di mancato rispetto anche di questa nuova scadenza, il consumatore può risolvere il contratto con diritto al risarcimento dei danni.
Maggiori garanzie fino a che l’acquirente non entri materialmente in possesso del bene
La nuova normativa prevede che il venditore è responsabile del danneggiamento del bene fino al momento in cui l’acquirente entra materialmente in possesso dei beni e non più quando trasferisce il bene allo spedizioniere, come è stato sino ad oggi.
Raffaele de Chiara