Il consumatore può decidere di fare causa contro la compagnia telefonica 3 per responsabilità contrattuale secondo usto principio il consumatore (in questo caso l’attore) deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto, mentre la compagnia telefonica è gravata dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (Cassazione civile , sez. I, sentenza 10.10.2007 n° 21140).
Le Sezioni Unite (sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001), chiamate a pronunciarsi sulla ripartizione tra creditore e debitore dell’onere della prova dell’inadempimento nei casi di responsabilità contrattuale hanno cristallizzato una volta per tutte suddetto principio.
In parole semplici, è onere del la compagnia (parte convenuta in giudizio) provare che gli addebiti contestati sono dovuti ad una causa oggettiva estranea alla compagnia telefonica.
Infatti in una causa contro la 3 ,parte convenuta(H3G), pur asserendo che il consumatore avrebbe attivato una serie di servizi sul portale 3 che compaiono in fattura sotto la voce di contenuti portale tre ,pagine portale tre, sms a sovrapprezzo denominati vip rumor, wazza, sexy glamour, relativi ad una serie di servizi in abbonamento offerti da società terze, senza allegare nulla a sostegno di questa dichiarazione.
Inoltre, come la compagnia telefonica dichiarava in comparsa di costituzione e risposta, che l’utente consumatore (attore) avrebbe dovuto inviare un apposito messaggio ed inoltre un’espressa accettazione delle condizioni generali e dei costi del servizio, al fine di attivare suddetti servizi accessori circostanza che tuttavia in concreto non si è mai verificata, né tantomeno la 3 ha prodotto idonea documentazione comprovante l’attivazione del servizio oggetto della controversia.
Infatti, l’unica sottoscrizione dell’istante è quella relativa alla proposta di abbonamento con piano tariffario ‘Top 400’. Si tratta quindi di offerta ‘Tutto compreso’, è chiaro che gli unici costi – salvo diversa, univoca ed esplicita manifestazione di volontà da parte dell’utente legittimamente addebitabili a quest’ultimo – sono quelli relativi al piano tariffario sottoscritto. Infatti è evidente non comprende in alcun modo servizi accessori a pagamento, quali quelli oggetto della controversia.
Quindi la compagnia telefonica 3, convenuta in giudizio, non ha prodotto materiale probatorio in grado di soddisfare l’onere probatorio su di esso gravante, ovvero comprovante l’esistenza di valida manifestazione di volontà da parte dell’istante in relazione all’attivazione di servizi accessori.
A comprovareciò : l’operatore telefonico 3 infatti, ove avesse individuato l’esistenza di un rapporto validamente instaurato tra l’utente e vip rumor , sexy glamour, wazza, giohi, suonerie e servizi Buongiorno (chiamati contenuti portale tre) quest’ultimo, avrebbe indubbiamente provveduto a chiamare in causa gli operatori esterni o provider che avrebbero attivato tali servizi, e non si sarebbe limitata a menzionare – senza tuttavia individuare concretamente – in comparsa di risposta.
Tanto basta per provare l’esistenza della responsabilità dell’operatore telefonico 3.Infatti le argomentazioni difensive esposte dalla H3G S.p.A. non potevano acquisire rilevanza al fine di escludere la responsabilità dell’operatore in merito alle condotte contestate.
In particolare, la Società si limita a ribaltare la responsabilità dell’attivazione del servizio internet in abbonamento ,attivato sul portale 3, pagine portale tre servizi buongiorno Vetrya, non allegando alla memoria difensiva gli accordi intervenuti per la fornitura ai al proprio clienti del servizio in abbonamento, e non fornendo alcuna giustificazione in merito alle violazioni contestate. La società H3G, con riferimento all’attivazione del servizio disattende, in modo esplicito, le norme dettate dall’Autorità Garante. In particolare, l’attivazione di tale servizio è avvenuta per l’ utenza in oggetto della contestazione senza che preventivamente fosse richiesto all’utente di voler aderire all’offerta in modo esplicito e senza che l’utente sia reso edotto di aver attivato servizi a pagamento e/o addirittura in abbonamento mensile. La Società telefonica per adempiere formalmente e sostanzialmente a quanto disposto dall’Agcom dovrebbe procedere alla preventiva verifica della volontà inequivoca del cliente prima dell’attivazione di qualsiasi servizio di comunicazione elettronica.
In relazione all’utente, la società H3G non da alcuna prova della volontà dello stesso di sottoscrivere il servizio in abbonamento.
Copiosa giurisprudenza di merito che quale afferma che, il comportamento tenuto dalla convenuta in violazione delle regole di correttezza e buona fede cui sono tenuti tutti gli operatori commerciali, legittima l’azione di risarcimento dei danni così come spiegata ed obbliga la convenuta compagnia telefonica H3G al ristoro degli stessi. Risulta quindi evidente la infondatezza della difesa, che da sola varrebbe a rendere immediatamente accoglibile la domanda, essendosi riferita la convenuta a fatti esimenti la responsabilità relativi a servizi riconducibili a cause indipendenti dalla sua volontà. Ben avrebbe potuto, in realtà, controparte produrre la prova dell’esistenza di un valido rapporto tra il consumatore e le società terzeresponsabili secondo la tre dell’attivazione di tali servizi a pagamento.
Si aggiuga che la H3G, pur ritendendosi del tutto estranea a tale applicazione (testualmente: “tale applicazione è del tutto estranea alla H3G, in quanto attivata direttamente dal consumatore, e pur asserendo che per l’attivazione di tali servizi “è necessario l’invio dal terminale dell’utente non solo di un apposito messaggio ma anche di una espressa ed inequivocabile accettazione delle condizioni generali di contratto e dei costi del servizio”, ci si domanda, logicamente, perché la parte convenuta si sia limitata a riferirsi a queste modalità di perfezionamento del rapporto con le presunte società terze senza però produrre l’apposito messaggio dal quale emergerebbe l’espressa ed inequivocabile volontà dell’istante di accettare le condizioni del contratto e i costi del servizio.
Se anche tu sei stato vittima dell’attivazione di servizi a pagamento da parte della compagnia telefonica 3 non esitare a contattarci.ti aiuteremo ad ottenere il rimborso di quanto indebitamente percepito dall’opratore 3 e ti faremo disattivare gli addebiti.


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