Fino a 774.683,35 euro, è l’importo previsto dal “Fondo di Garanzia Vittime della Strada” a favore di tutti coloro che, coinvolti in un incidente con un veicolo non assicurato o il cui conducente non si sia fermato per lo scambio delle generalità, vedrebbero altrimenti compromesso il loro diritto al risarcimento.
L’art. 19 della L. 990/69, prevede il risarcimento dei danni provocati dalla circolazione di veicoli, natanti non identificati, o che siano sprovvisti di copertura assicurativa, o risultino assicurati presso imprese cadute in dissesto finanziario, si trovino cioè in stato di liquidazione coatta o vi vengano poste successivamente.
Nel caso in cui il veicolo non sia stato identificato il risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona.
In assenza della copertura assicurativa del veicolo il Fondo risarcisce i danni alla persona e quelli alle cose il cui ammontare sia superiore al controvalore in lire di 500 ECU.
Se l’impresa assicuratrice è in liquidazione coatta il risarcimento è dovuto per i danni alla persona ed alle cose.
Per avere il risarcimento occorre che ci siano testimoni del fatto o un verbale redatto dalle autorità competenti. In quest’ultimo caso è necessario che il documento certifichi la dinamica dell’incidente o attesti il mancato possesso della copertura assicurativa da parte del soggetto coinvolto.
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