Fondo di garanzia vittime della strada: casi di risarcibilità del danno
Fattispecie giuridiche del Fondo di Garanzia Vittime della strada
Diverse sono le ipotesi che rientrano nei casi di risarcibilità del danno, accedendo al Fondo di Garanzia Vittime della strada, che danno la possibilità di ottenere somme risarcitorie anche quando sembra che nessuno possa corrisponderle.
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Questo è quanto si legge sul sito ufficiale della Consap, acronimo di Concessionaria Servizi Pubblici Assicurativi spa, che bene spiega le ipotesi di accesso al Fondo di Garanzia Vittime della strada.
Stando all’attuale disciplina in materia, per accedere al Fondo di Garanzia Vittime della strada, le fattispecie giuridiche tassativamente indicate possono essere così riassunte:
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veicoli o natanti non identificati;
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veicoli o natanti non assicurati;
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veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
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veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario;
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sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo;
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sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
In siffatte ipotesi vengono, pertanto, a ricorrere i presupposti oggettivi e soggettivi per fare istanza di accesso al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Ma analizziamole singolarmente:
IPOTESI 1: VEICOLI O NATANTI NON IDENTIFICATI
Qualora avessi subìto un incidente causato da un’auto il cui guidatore, non solo non vi ha prestato soccorso, ma addirittura non si è affatto fermato, a risarcirvi sarà il Fondo di Garanzia Vittime della strada. Infatti questa è proprio l’ipotesi 1, che va sotto la voce più generica di “veicoli e natanti non identificati”, che prevede la risarcibilità:
- dei danni alla persona;
- dei danni alle cose, solo in caso di danno grave alla persona e con franchigia di 500 euro (decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007).
IPOTESI 2: VEICOLI O NATANTI NON ASSICURATI
Se, invece, l’incidente sia stato causato da un autoveicolo che pur essendosi fermato e identificato, risulti sprovvisto di copertura assicurativa, tale ipotesi si prospetta come diversa rispetto a quella di cui al punto 1. Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, anche in tale caso risarcisce:
- il danno alla persona;
- il danno alle cose, con una franchigia di 500 euro, a prescindere dalla gravità del danno alla persona.
IPOTESI 3: VEICOLI O NATANTI ASSICURATI CON IMPRESE POSTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Tale ipotesi si prospetta più tecnica rispetto alle altre, in quanto si compone di diversi iter procedurali a seconda della situazione specifica nella quale verte la compagnia assicurativa del veicolo che ha causato l’incidente. In ogni caso il Fondo di Garanzia Vittime della strada può risarcire:
- il danno dalla persona;
- il danno alle cose.
IPOTESI 4: VEICOLI POSTI IN CIRCOLAZIONE CONTRO LA VOLONTA’ DEL PROPRIETARIO
Qualora l’incidente sia stato causato da un veicolo identificato e dotato di copertura assicurativa, ma messo in circolazione senza l’autorizzazione del proprietario, anzi, addirittura CONTRO la sua volontà, il Fondo di Garanzia vittime della strada risarcisce sia il danno alla persona che alle cose.
Il Fondo di Garanzia vittime della strada prevede, infine, il risarcimento in due ulteriori ipotesi:
- SINISTRI CAUSATI DA VEICOLI SPEDITI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANO DA UN ALTRO STATO DELLO SPAZIO: risarcibilità del danno alla persona e alle cose.
- SINISTRI CAUSATI DA VEICOLI ESTERI CON TARGA NON CORRISPONDENTE O NON PIU’ CORRISPONDENTE ALLO STESSO VEICOLO: risarcibilità del danno alla persona e alle cosa.
Assistenza legale per accedere al Fondo di Garanzia Vittime della Strada
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