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Quando l’operatore telefonico fornisce servizi, con contestuale richiesta di pagamento, senza il consenso del consumatore, ci troviamo di fronte ad un servizio non richiesto assolutamente illegittimo che la compagnia telefonica è tenuta a rimborsare!
Anche l’assenza di risposta da parte del consumatore a seguito di fornitura non richiesta non può costituire consenso.
Difatti, il Codice del consumo qualifica l’attività consistente nella fornitura di beni e servizi non richiesti come pratica commerciale scorretta al punto di esonerare il consumatore dal corrispondere, a fronte del bene o servizio, il pagamento.
COME CONTESTARE UN SERVIZIO NON RICHIESTO
La contestazione di un servizio non richiesto è un rimedio posto a tutela del consumatore, vittima di una pratica commerciale scorretta, consistente nella fornitura di beni e servizi non richiesti con consequenziali maggiori costi in capo allo stesso.
Diverse sono le normative che si pongono a tutela del consumatore, tra cui:
- Il Decreto legislativo 21 febbraio 2014,, il quale prevede che, senza il consenso del consumatore (che deve essere espresso prima o al momento della conclusione del contratto), il venditore non possa nemmeno prestare una fornitura diversa da quella pattuita, quand’anche dovesse essere di valore equivalente o superiore.
- Il Codice del Consumo, che vieta tassativamente l’esecuzione di forniture, con contestuale richiesta di pagamento, senza che vi sia stata una preventiva ordinazione da parte del consumatore, al fine di evitare che lo stesso sia indotto a pagare servizi o beni non voluti.
Va, inoltre, precisato che l’assenza di risposta da parte del consumatore in seguito ad una proposta di fornitura non richiesta, non costituisce affatto consenso: perché un contratto si perfezioni risulta in ogni caso necessaria la “volontà” a volersi obbligare!
Ma chi decide se una pratica sia commercialmente scorretta?
Il soggetto competente all’accertamento dell’esistenza di pratiche commerciali scorrette a danno del consumatore è, nel nostro ordinamento, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM – Antitrust), che:
- accerta l’esistenza di pratiche commerciali scorrette;
- apre procedimenti nei confronti degli esercenti la vendita;
- irroga sanzioni.
Vasto risulta, quindi, il quadro normativo nel settore di telefonia, grazie al quale numerosi sono i diritti riconosciuti al consumatore, secondo cui l’utente per vedersi annullato il contratto di utenza relativo ai servizi non richiesti, non dovrà necessariamente adire il Giudice (andando incontro ad ingenti spese legali), ma potrà semplicemente fare reclamo al gestore “scorretto”, nel quale avanzare la propria pretesa.
Ma per la restituzione dei soldi indebitamente decurtati ?
Noi dell’associazione SosConsumatori.it a costo 0 avvalendoci di consulenti ed avvocati esperti in materia di telefonia e telecomunicazioni, provvediamo a farti avere quanto indebitamente decurtato illegittimamente dal tuo conto corrente o dalla tua prepagata.
Come agiamo per contestare e chiedere la restituzione degli importi dovuti da addebiti di servizi non richiesti
- Segnaliamo alla compagnia telefonica la volontà del consumatore di annullare il contratto e chiedere la restituzione integrale delle somme addebitate attraverso il nostro reclamo speciale.
- In alcuni casi, segnaliamo la pratica scorretta all’Antitrust al fine di ottenere un provvedimento di inibizione e sanzione.
- La denuncia all’Autorità viene affidata a dei consulenti in base alla regione di appartenenza. Denuncia che non comporta assolutamente spese o rischi per il consumatore che quindi non si troverà impegnato come parte in giudizio.
- Se non otteniamo un risultato favorevole, azioniamo a nostre spese, quindi a costo 0 per il consumatore un apposito giudizio di risarcimento dei danni davanti al Giudice di Pace, di solito della sede di residenza dell’utente.
Occorre inoltre precisare che, prima di adire il Giudice di Pace, e quindi prima di iniziare la causa civile, è obbligatorio esperire il tentativo di conciliazione davanti al Co.Re.Com. (Comitati Regionali per le Comunicazioni) della propria regione:
- qualora la conciliazione riesca, il conciliatore redige un verbale che ha valore di contratto di transazione tra le parti (la transazione è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite);
- se non c’è l’accordo o se non è stata fissata udienza di conciliazione dopo trenta giorni dalla richiesta, ci si rivolgiamo al Giudice di Pace competente per territorio al fine di tutelare i diritti dei nostri assistiti.Nel caso non riusciste a far disabilitare il servizio dal vostro operatore telefonico, vi consiglio di rivolgervi alla nostra associazione SosConsumatori.it; che non solo vi aiuterà a richiedere la disattivazione dei servizi non richiesto, ma provvederà a farvi ottenere il relativo rimborso.
Un nostro consulente in maniera del tutto gratuita vi fornirà l’assistenza necessaria per la disattivazione ed il rimborso di tali servizi. Siamo da sempre dalla parte dei più deboli. Ci avvaliamo di esperti in materia di disservizi telefonici DisservizioTelefonico.it


Ci teniamo a sottolineare che il servizio è e rimarrà sempre gratuito, in quanto lo scopo ultimo della nostra associazione è proprio garantire tutela a tutti i consumatori e far valere sempre i loro diritti! Richiedi assistenza a DisservizioTelefonico nostro partner specialista in materia di telefonia.
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