CONTROVERSIA GIUDIZIALE CON LA COMPAGNIA TELEFONICA TRE
Controversia con la compagnia telefonica TRE va inquadrata nel regime della responsabilità contrattuale e, principio per cui il creditore (in questo caso l’attore) deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (Cassazione civile , sez. I, sentenza 10.10.2007 n° 21140).Le Sezioni Unite (sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001), chiamate a pronunciarsi su uno degli argomenti classici e nevralgici del diritto civile, cioè quello concernente la ripartizione tra creditore e debitore dell’onere della prova dell’inadempimento nei casi di responsabilità contrattuale hanno cristallizzato una volta per tutte suddetto principio.
In altri termini, è onere del debitore (parte convenuta in giudizio) provare che l’ la responsabilità per i fatti contestati è dovuta ad una causa oggettiva a lui estranea.
A ben vedere, parte convenuta, pur asserendo che l’odierno istante avrebbe attivato una serie di servizi sul portale 3 che copaiono in fattura sotto la voce di contenuti portale tre ,pagine portale tre,sms a sovrapprezzo denominati vip rumor,wazza,sexy glamour,relativi ad una serie di servizi in abbonamento offerti da società terze, senza allegare nulla a sostegno di questa dichiarazione.
Inoltre, come parte convenuta dichiara in comparsa di costituzione e risposta, l’istante avrebbe dovuto inviare un apposito messaggio ed inoltre un’espressa accettazione delle condizioni generali e dei costi del servizio, al fine di attivare suddetti servizi accessori circostanza che tuttavia in concreto non si è mai verificata, né tantomeno parte convenuta ha prodotto idonea documentazione comprovante l’attivazione del servizio oggetto della controversia.
Infatti, l’unica sottoscrizione dell’istante è quella relativa alla proposta di abbonamento con piano tariffario ‘Top 400’ al costo mensile di euro 29 iva esclusa. Trattandosi di offerta ‘Tutto compreso’, è chiaro che gli unici costi – salvo diversa, univoca ed esplicita manifestazione di volontà da parte dell’utente legittimamente addebitabili a quest’ultimo – sono quelli relativi al piano tariffario sottoscritto, il quale tuttavia – è evidente – non comprende in alcun modo servizi accessori a pagamento, quali quelli oggetto della controversia.
In estrema sintesi, l’operatore convenuto in giudizio non ha prodotto materiale probatorio in grado di soddisfare l’onere probatorio su di esso gravante, ovvero comprovante l’esistenza di valida manifestazione di volontà da parte dell’istante in relazione all’attivazione di servizi accessori a sovrapprezzo.
A riprova di ciò milita un ulteriore indizio: l’operatore telefonico infatti, ove avesse individuato l’esistenza di un rapporto validamente instaurato tra l’utente e wip rumor ,sexy glamour,chiamati contenuti portale tre quest’ultimo, avrebbe indubbiamente provveduto a chiamare in causa (l’ignoto!) i che si limita a menzionare – senza tuttavia individuare concretamente – in comparsa di risposta.
E’ pertanto provata l’esistenza della responsabilità dell’operatore telefonico.
B) RESPOSABILITA’ DELL’OPERATORE PER QUANTO CONTESTATO
Emerge in modo chiaro ed inequivocabile che le argomentazioni difensive esposte dalla H3G S.p.A. non possono acquisire rilevanza al fine di escludere la responsabilità dell’operatore in merito alle condotte contestate.
In particolare, la Società si limita a ribaltare la responsabilità dell’attivazione del servizio internet in abbonamento ,attivato sul portale 3,pagine portale tre servizi buongiorno Vytra , non allegando alla memoria difensiva gli accordi intervenuti per la fornitura ai al proprio clienti del servizio in abbonamento, e non fornendo alcuna giustificazione in merito alle violazioni contestate con il procedimento de quo. La società H3G, con riferimento all’attivazione del servizio disattende, in modo esplicito, le norme dettate dall’Autorità Garante.In particolare, l’attivazione di tale servizio è avvenuta per l’ utenza in oggetto della contestazione senza che preventivamente fosse richiesto all’utente di voler aderire all’offerta in modo esplicito e senza che l’utente sia reso edotto di aver attivato servizi a pagamento e/o addirittura in abbonamento mensile. La Società telefonica per adempiere formalmente e sostanzialmente a quanto disposto dall’Agcom dovrebbe procedere alla preventiva verifica della volontà inequivoca del cliente prima dell’attivazione di qualsiasi servizio di comunicazione elettronica.
In relazione all’utente, la società H3G non da alcuna prova della volontà dello stesso di sottoscrivere il servizio in abbonamento.
Copiosa giurisprudenza di merito (in particolare Giudice di Pace di Rossano sent. del 30.09.2014) la quale afferma che, in casi non molto dissimili da quello dedotto in giudizio, il comportamento tenuto dalla convenuta in violazione delle regole di correttezza e buona fede cui sono tenuti tutti gli operatori commerciali, legittima l’azione di risarcimento dei danni così come spiegata ed obbliga la convenuta al ristoro integrale degli stessi.
Concludendo: è evidente la palese illogicità ed infondatezza della difesa, che da sola varrebbe a rendere immediatamente accoglibile la domanda, essendosi riferita la convenuta a fatti esimenti la responsabilità relativi a servizi riconducibili a cause indipendenti dalla sua volontà. Ben avrebbe potuto, in realtà, controparte produrre la prova dell’esistenza di un valido rapporto tra il consumatore e queste società terze.
Si aggiuga che la H3G, pur ritendendosi del tutto estranea a tale applicazione (testualmente: “tale applicazione è del tutto estranea alla H3G, in quanto attivata direttamente dal consumatore, e pur asserendo che per l’attivazione di tali servizi “è necessario l’invio dal terminale dell’utente non solo di un apposito messaggio ma anche di una espressa ed inequivocabile accettazione delle condizioni generali di contratto e dei costi del servizio”, ci si domanda, logicamente, perché la parte convenuta si sia limitata a riferirsi a queste modalità di perfezionamento del rapporto con le presunte società terze senza però produrre l’apposito messaggio dal quale emergerebbe l’espressa ed inequivocabile volontà dell’istante di accettare le condizioni del contratto e i costi del servizio.
Ci teniamo a sottolineare che il servizio è e rimarrà sempre gratuito, in quanto lo scopo ultimo della nostra associazione è proprio garantire tutela a tutti i consumatori e far valere sempre i loro diritti! Richiedi assistenza a DisservizioTelefonico nostro partner specialista in materia di telefonia.
Visita il nostro sito e le nostre pagine Facebook dove troverai tante altre info e curiosità (ebbene si, siamo anche sui social) lasciando un “mi piace” per supportare le nostre attività.
Compila il seguente form per ricevere l'Assistenza Gratis di DisservizioTelefonico oppure chiamaci al seguente numero: 0656547258