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DIRITTO DEI CONSUMATORI
Qualità del prodotto alimentare -
Etichettatura atta ad indurre in errore - Compiti del giudice nazionale
- Fattispecie: denominazione generica di “Salame Felino” - Reg.(CEE) n.
2081/92 - Reg. n. 2796/2000. Ai fini della valutazione dell’idoneità ad
indurre in errore di un’indicazione che compare su un’etichetta, il
giudice nazionale deve basarsi essenzialmente sull’aspettativa presunta,
in riferimento a detta indicazione, di un consumatore medio normalmente
informato e ragionevolmente attento ed avveduto circa l’origine, la
provenienza e la qualità del prodotto alimentare, essendo essenziale che
il consumatore non sia indotto in errore e portato a considerare,
erroneamente, che il prodotto abbia un’origine, una provenienza o una
qualità diverse da quelle che ha realmente (v., in tal senso, sentenze
6/07/1995, causa C-470/93, Mars; nonché 13/01/2000, causa C-220/98, Estée
Lauder). Pres. Lenaerts - Rel. Malenovský - Grandi Salumifici Italiani SpA
c. Regione Emilia-Romagna.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV,
10/09/2009, Sentenza C-446/07
DIRITTO DEI CONSUMATORI
Tutela dei consumatori - Contratti a
distanza - Esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore -
Indennizzo per il godimento da corrispondere al venditore - C.d. indennità
d’uso del bene - Competenza - Giudice nazionale - Art. 6, nn. 1, secondo
periodo e 2, Dir. 97/7/CE. L’art. 6, nn. 1, secondo periodo, e 2, della
direttiva (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997,
97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti
a distanza, dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una
normativa nazionale la quale preveda in modo generico che il venditore
possa chiedere al consumatore un’indennità per l’uso di un bene acquistato
tramite un contratto a distanza nel caso in cui quest’ultimo ha esercitato
il suo diritto di recesso entro i termini. Tuttavia, questo stesso
articolo non osta a che venga imposto al consumatore il pagamento di
un’indennità per l’uso di tale bene nel caso in cui egli abbia fatto uso
del detto bene in un modo incompatibile con i principi del diritto civile,
quali la buona fede o l’arricchimento senza giusta causa, a condizione che
non venga pregiudicato il fine della detta direttiva e, in particolare,
l’efficacia e l’effettività del diritto di recesso, ciò che spetta al
giudice nazionale determinare. L’indennità non è dovuta se il
deterioramento è esclusivamente riconducibile all’esame della cosa. Pres.
Jann (relatore) - Messner c. Krüger.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 03/
Settembre 2009, Sentenza C-489/07
DIRITTO DEI CONSUMATORI
Tutela dei consumatori -
Contratti a distanza - Diritto di recesso - Clausola minima - Funzione e
ratio. Il diritto di recesso, entro un termine di almeno sette
giorni lavorativi senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, è
finalizzato a tutelare il consumatore nella particolare situazione di una
vendita a distanza, in cui egli «non ha in concreto la possibilità di
visionare il bene o di prendere conoscenza della natura del servizio prima
della conclusione del contratto». Si reputa pertanto che il diritto di
recesso compensi lo svantaggio che risulta per il consumatore da un
contratto a distanza, accordandogli un termine di riflessione appropriato
durante il quale egli ha la possibilità di esaminare e testare il bene
acquistato. Pres. Jann (relatore) - Messner c. Krüger.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I,
03/09/2009, Sentenza C-489/07
DIRITTO DEI CONSUMATORI
Clausole abusive nei contratti stipulati con
i consumatori - Effetti giuridici di una clausola abusiva - Vincolo
per il consumatore - Esclusione - Impugnazione della clausola abusiva -
Necessità - Esclusione - Direttiva 93/13/CEE. L’art. 6, n. 1, della
direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole
abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretato
nel senso che una clausola contrattuale abusiva non vincola il consumatore
e che non è necessario, in proposito, che egli abbia in precedenza
impugnato utilmente siffatta clausola.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV,
4/06/2009, Sentenza C-243/08
DIRITTO DEI CONSUMATORI
Contratti stipulati con i consumatori -
Clausole abusive - Disapplicazione - Potere e obbligo del giudice
nazionale di esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola-
Criteri di valutazione - Direttiva 93/13/CEE. Il giudice nazionale deve
esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale a
partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto
necessari a tal fine. Se esso considera abusiva una siffatta clausola, non
la applica, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga. Tale
obbligo incombe al giudice nazionale anche in sede di verifica della
propria competenza territoriale.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV,
4/06/2009, Sentenza C-243/08
DIRITTO DEI CONSUMATORI
Contratto concluso tra un consumatore e un
professionista - Clausole abusive - Giudice nazionale - Competenza
- Art. 3, n. 1, Dir. 93/13. Spetta al giudice nazionale stabilire se una
clausola contrattuale, come quella oggetto della controversia principale,
risponda ai criteri richiesti per poter essere considerata abusiva ai
sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 93/13. A tal fine, il giudice
nazionale deve tener conto del fatto che può essere considerata abusiva
una clausola contenuta in un contratto concluso tra un consumatore e un
professionista, la quale sia stata introdotta senza essere stata oggetto
di negoziato individuale e sia volta ad attribuire la competenza esclusiva
al tribunale della circoscrizione in cui si trova la sede del
professionista.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV,
4/06/2009, Sentenza C-243/08
DIRITTO DEI CONSUMATORI
Responsabilità per danno da prodotti difettosi - Ambito di applicazione -
Danno cagionato ad una cosa destinata ad un uso professionale e utilizzata
in tal senso - Regime nazionale che consente al danneggiato di
richiedere il risarcimento per un tale danno fornendo solamente la prova
del danno, del difetto e del nesso causale - Compatibilità - Direttiva
85/374/CEE. La direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE,
relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per
danno da prodotti difettosi deve essere interpretata nel senso che essa
non osta all’interpretazione di un diritto nazionale ovvero
all’applicazione di una giurisprudenza interna consolidata secondo cui il
danneggiato può chiedere il risarcimento del danno cagionato ad una cosa
destinata ad un uso professionale e utilizzata in tal senso, qualora detto
danneggiato fornisca solamente la prova del danno, del difetto del
prodotto e del nesso causale tra il suddetto difetto e il danno.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 4/06/2009,
Sentenza C-285/08
CONSUMATORI
Coordinamento fra imprese - Scambio di informazioni tra concorrenti
- Art. 81, n. 1, CE - Nozione di “pratica concordata” - Nesso causale fra
la concertazione e il comportamento sul mercato delle imprese - Domanda di
pronuncia pregiudiziale. Una pratica concordata ha un oggetto
anticoncorrenziale ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE qualora, in ragione del
suo tenore nonché delle sue finalità, e tenuto conto del contesto
economico e giuridico nel quale si inserisce, sia concretamente idonea ad
impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato
comune. Non è necessario che la concorrenza sia effettivamente impedita,
ristretta o falsata, né che sussista un nesso diretto fra tale pratica
concordata e i prezzi al dettaglio. Lo scambio di informazioni tra
concorrenti persegue uno scopo anticoncorrenziale qualora sia idoneo ad
eliminare talune incertezze in relazione al comportamento previsto dagli
operatori interessati. Pertanto, una forma di coordinamento fra imprese
che, senza essere spinta fino all’attuazione di un vero e proprio accordo,
sostituisce consapevolmente una collaborazione pratica fra le stesse ai
rischi della concorrenza (v. sentenze 16 dicembre 1975, cause riunite da
40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker
Unie e a./Commissione, nonché 31 marzo 1993, cause riunite C-89/85,
C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C-125/85 a C-129/85, Ahlström
Osakeyhtiö e a./Commissione).
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III,
4/06/2009, Sentenza C-8/08
CONSUMATORI
Pratiche
commerciali sleali delle imprese riguardo ai consumatori nel mercato
interno - Mancata trasposizione entro il termine prescritto -
Inadempimento di Stato (Spagna) - Direttiva 2005/29/CE. Non adottando,
entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative necessari per conformarsi alla direttiva 2005/29/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005, relativa alle
pratiche commerciali sleali delle imprese riguardo ai consumatori nel
mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le
direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio ed il regolamento (CEE) N. ° 2006/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio (“direttiva sulle pratiche commerciali sleali„), il regno di
Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di questa
direttiva. (Testo Uff.: En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des
entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et
modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE,
98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement
(CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les
pratiques commerciales déloyales»), le Royaume d’Espagne a manqué aux
obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. Le Royaume d’Espagne
est condamné aux dépens).
CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez.VIII, 23/04/2009, causa C-321/08
TUTELA DEI CONSUMATORI - LAVORO
Legislazione su prodotti alimentari per
animali ed i prodotti alimentari - Insufficienza delle forze di lavoro
destinate ai servizi nominati ai controlli veterinari -
Inadempimento di Stato (Grecia) - Regolamento (CEE) N. ° 882/2004. Non
avendo adottato tutte le misure necessarie per rimediare all'insufficienza
delle forze di lavoro destinate ai servizi nominati ai controlli
veterinari in Grecia, la repubblica ellenica ha mancato agli obblighi che
gli incombono ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, sotto c), del
regolamento (CEE) N. ° 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali effettuati per
garantirsi della conformità con la legislazione sui prodotti per
l'alimentazione degli animali ed i prodotti alimentari e con le
disposizioni relative alla salute animale ed al benessere degli animali.
(Testo Uff.: En n’ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour
remédier à l’insuffisance des effectifs affectés aux services préposés aux
contrôles vétérinaires en Grèce, la République hellénique a manqué aux
obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 2, sous
c), du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du
29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de
la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les
denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale
et au bien-être des animaux).
CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez.II, 23/04/2009, causa C 331/07
Giudice di pace:
DIRITTO DEL CONSUMATORE
Sospensione della ADSL per un periodo di tempo - Riattivazione a seguito
del ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. - Risarcimento - Richiesta del
“danno patrimoniale e non patrimoniale” - Riconoscimento. La
sospensione della ADSL per un periodo di tempo (superiore al limite di
riattivazione previsto dalle Condizioni generali di abbonamento) ed il suo
ripristino soltanto a seguito del ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c.
effettuato dall'attore, ha evidentemente portato l'attore stesso a dover
affrontare una serie di spese (danno patrimoniale) e disagi (danno non
patrimoniale), esplicitamente riconosciuti. G.d.P. Dott. Giuseppe Caforio,
Avv. Longo unitamente al Dott. Lupetti.
GIUDICE DI PACE DI PISA, Sez. VII -
26/03/2009 (Ud. 24/03/2009), n. 1182
DIRITTO DEL
CONSUMATORE
Servizio telefonico -
Sospensione prolungata del servizio - Riconoscimento del “danno
patrimoniale e non patrimoniale” - Sussistenza - Fattispecie. E’
legittimo il risarcimento del danno esistenziale per i disagi provocati
dalla prolungata sospensione del servizio telefonico (in specie ADSL)
oltre al danno non patrimoniale. Nella specie, l’attore ha dimostrato per
testi (testimonianza della figlia), ma si rileva anche per fatti
concludenti, che la sua attività di docente universitario è stata
pesantemente penalizzata dalla lunga indisponibilità di uno strumento di
comunicazione essenziale come è oggi il collegamento internet. Danno
esteso alla famiglia, in particolare la figlia, che utilizzava il
collegamento per ragioni di studio. (Conf. al risarcimento del danno Trib.
Genova sent. 2429/06, G. di P. Bologna sent. 1859/07 ed altri).G.d.P.
Dott. Giuseppe Caforio, Avv. Longo unitamente al Dott. Lupetti.
GIUDICE DI PACE DI PISA, Sez. VII -
26/03/2009 (Ud. 24/03/2009), n. 1182
CONSUMATORI - DIRITTO SANITARIO - ALIMENTI - DIRITTO
PROCESSUALE PENALE
Vendita di prodotti
alimentari invasi da parassiti - Reato di frode in commercio - Art.
515 c.p. - Art. 1510 c.c - Art. 5, lett. G L. n. 283/1962. In materia di
tutela penale degli alimenti, il reato deve ritenersi consumato nel luogo
di immissione al commercio della merce. Nella specie, la competenza in
ordine al reato di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. G si
radica nel momento e nel luogo dove il prodotto venga posto in vendita al
pubblico. Tale principio risulta del resto applicato anche in relazione al
reato più generale di frode in commercio di cui all'art. 515 c.p., in
quanto è stato ritenuto che tale reato si consuma non nel luogo in cui il
venditore si libera della propria obbligazione ai sensi dell'art. 1510
c.c. con la consegna della merce al vettore o spedizioniere, ma in quello
in cui avviene la materiale consegna della stesa merce all'acquirente. È
infatti al momento suddetto che l'acquirente, ottenuta la disponibilità
della cosa, viene a trovarsi nella possibilità di verificare la
corrispondenza di essa a quella pattuita o dichiarata dal venditore (Cass.
pen. sez. 1, 19/02/2003, sent. n. 8383). Fattispecie: grano tenero
francese invaso da parassiti appartenenti alla classe dei coleotteri e, in
particolare, alla specie "Rhizopherta Dominica" ed "Elaterio dei cereali".
Pres. De Maio, Est. Marmo, Ric. Licciardi.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
09/01/2009 (Ud. 23/10/2008), Sentenza n. 391